Legge Gelli Bianco sulla responsabilità professionale del medico

Legge Gelli Bianco ha riformato la materia legata alla responsabilità professionale del medico, da quando è entrata in vigore nel 2017.

Cosa cambia dunque riguardo alla responsabilità professionale del medico? Continua a leggere

Accordo Stato Regioni per l’utilizzo di attrezzature lavorative

Accordo Stato Regioni concerne l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. Continua a leggere

Processi telematici: conosciamo il processo civile telematico PCT

Oggi vogliamo approfondire il tema dei processi telematici, con particolare riferimento al processo civile telematico (PCT). Si tratta del sistema di servizi informatici destinato a sostituire la maggior parte delle operazioni di cancelleria, di deposito e notifica degli atti giudiziari ed è disciplinato da una serie di atti normativi tra cui il  D.P.R. n. 123/2001 .

Processi telematici, come si svolgono e come funzionano

Le principali funzionalità offerte dal Processo Civile Telematico riguardano fondamentalmente quattro macro-aree: le consultazioni, le comunicazioni e notificazioni telematiche, i pagamenti telematici e il deposito degli atti giudiziari.

Con riguardo alla prima macro-area, va ricordato che i processi telematici e nella fattispecie il PCT, consentono la consultazione telematica delle informazioni concernenti i procedimenti civili presso un ufficio giudiziario, permettendo di conoscere, in tempo reale, lo stato e l’iter del procedimento (consultazione dei registri di cancelleria) e il contenuto documentale del fascicolo processuale in formato elettronico.

L’accesso è soggetto ai vincoli definiti dalla normativa attraverso la definizione di stringenti regole per la visibilità delle informazioni in funzione del ruolo svolto dall’utente nell’ambito del procedimento. A tal proposito, fondamentale è la distinzione tra un’area riservata e una pubblica. L’area riservata è accessibile da parte di quegli utenti c.d. “qualificati” (avvocati, praticanti, magistrati, cancellieri, ecc.) che, previa identificazione “forte” effettuata tramite token crittografico (chiavetta usb, smart card, ecc.) rilasciato da una P.A. centrale o locale o da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale, possono per l’appunto accedere ai servizi riservati. Tali utenti, dopo l’autenticazione da remoto, potranno consultare lo stato di un procedimento, avere accesso ai dati di registri di cancelleria e agli atti del fascicolo in formato elettronico (una volta trasmessi in modalità telematica o acquisiti dalle varie cancellerie).

Per i cittadini e gli utenti è prevista invece un’area pubblica, accessibile senza necessità di autenticazione secondo modalità di consultazione anonima e parziale, inerente i soli dati di gestione dell’iter processuale e le informazioni contenute nei registri di cancelleria, mostrando però in formato oscurato tutte le informazioni relative ai dati anagrafici delle parti processuali e dei loro difensori e i dettagli del fascicolo dai quali è possibile risalire alle informazioni di carattere personale e riservato.

In merito alle comunicazioni di cancelleria, i processi telematici permettono agli uffici giudiziari di comunicare gli eventi prescritti dalla legge o dal giudice (agli avvocati, agli ausiliari del giudice, ecc.) con l’uso della Posta Elettronica Certificata del soggetto destinatario. Per poter ricevere le comunicazioni o notificazioni via pec il destinatario (soggetto abilitato esterno) dovrà essere censito nel registro generale dei indirizzi elettronici (RegindE), avere indirizzo pec e certificato di autenticazione per accedere all’area riservata del portale dei servizi telematici. A conferma della consegna, dopo l’invio della pec, l’ufficio giudiziario mittente dovrà ricevere l’apposita “ricevuta di avvenuta consegna”, con data e ora che definiscono il momento in cui la comunicazione è perfezionata, attestando, quindi, che il contenuto è stato portato a conoscenza del destinatario.

Analogamente alle comunicazioni, anche le notificazioni degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati e dei procuratori legali, consentite dall’art. 3-bis della l. n. 53/1994, si effettuano a mezzo pec, senza necessità della richiesta di autorizzazione al proprio Consiglio dell’Ordine (eliminata dall’art. 46 d.l. 90/2014). Secondo le specifiche tecniche di cui all’art. 34 del d.m. n. 44/2011, contenute nel provvedimento 16 aprile 2014, la pec di notifica deve contenere nell’oggetto la dizione “notificazione ai sensi della l. n. 53/1994” e in allegato: l’atto da notificare in formato pdf, eventuale procura alle liti in formato pdf, la relazione di notifica, predisposta su documento informatico separato e sottoscritta con firma digitale.

Prima dell’invio della notifica a mezzo pec è bene richiedere la “ricevuta di avvenuta consegna di tipo completa” (cfr. art. 18, 6° comma, d.m. n. 44/2011) che consente al notificante la dimostrazione immediata di quanto inviato, con l’apertura della ricevuta (la quale riporterà, infatti, tutti i file notificati). La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione (Rac) e al destinatario viene inviata l’apposita ricevuta di avvenuta consegna (RdAC). L’atto notificato, unitamente alla Rac e alla RdAC vanno inserite a cura del notificante nella busta telematica contenente il deposito da inviare alla cancelleria (ex art. 19-bis, comma 5, provvedimento 16.4.2014). Le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 sono state recentemente modificate da un nuovo provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia del 28 dicembre 2015. In sostanza, con tale provvedimento si rende necessario a tal fine inserire l’attestazione in un documento in formato pdf che descriva chiaramente quale sia il documento di cui si sta attestando la conformità e indichi precisamente il nome del relativo file. Il pdf va quindi sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata e inserito, unitamente al documento autenticato, nella busta telematica o nel messaggio pec, a seconda che si debba provvedere a un deposito o a una notifica.

Attraverso i processi telematici, inoltre, è possibile eseguire in modalità telematica (previa autenticazione e utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dal Pda o tramite portale servizi telematici) i pagamenti relativi alle spese di giustizia, ai diritti e al contributo unificato, con valore liberatorio per il soggetto a nome del quale il pagamento è stato effettuato. Il versamento può essere eseguito tramite strumenti del circuito bancario o postale (con bonifico bancario intestato alla Tesoreria dello Stato, addebito su conto corrente postale, ecc.) e per poter procedere al pagamento telematico occorrono le seguenti informazioni: ufficio giudiziario, causale del pagamento, importo da versare, coordinate bancarie o postali, indicazione del soggetto pagante (chi esegue materialmente il versamento) e del soggetto versante (il soggetto effettivamente debitore nei confronti della P.A.).

Una volta effettuata l’operazione, il sistema rilascia ricevuta di avvenuto versamento (RT, ricevuta telematica), firmata digitalmente dal prestatore del servizio di pagamento e contenente identificativo univoco di pagamento, che consente di individuare in modo certo il pagamento eseguito, l’esito dello stesso, la causale e l’istituto attestante l’avvenuto pagamento.

Il “deposito telematico”, infine, è decisamente la funzionalità più importante del PCT perchè consente l’invio, tramite strumenti informatici e via Pec, degli atti processuali e dei documenti sottoscritti con firma digitale:

A partire dal 31 dicembre 2014, la forma telematica è diventata l’unica possibile, indipendentemente dalla data di avvio dei procedimenti, per il deposito di tutti gli atti processuali (e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) indicati dall’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, oltre ai ricorsi per decreto ingiuntivo, e non saranno più accettati quelli cartacei.


RESTA AGGIORNATO CON BETA IMPRESE!

Guarda la nostra offerta formativa

Anac linee guida sul conflitto d’interessi

Anac linee guida sul conflitto d’interessi per gli appalti pubblici: non sussiste se non è stata minata l’imparzialità dell’amministrazione

Con la delibera n. 80 del 29 gennaio 2020, l’Anac (Autorità Anticorruzione) si è espressa sull’istanza di parere precontenzioso presentata da un operatore ed avente ad oggetto una ipotetica situazione di conflitto d’interessi con la p.a. nell’ambito dell’aggiudicazione di una commessa pubblica.

Questi i fatti relativi ad Anac lineee guida sul conflitto di interessi:

L’Istante (una società di gestione di servizi informatici) risultava essere contestualmente sia concorrente della gara indetta dall’amministrazione sia appaltatore del servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa del sistema informatico sul quale avrebbero dovuto essere caricate le offerte da parte dei partecipanti. L’operatore aveva così deciso di rivolgersi all’Anac, segnalando problematiche in ordine alla tutela della segretezza della propria offerta, nonché la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi in capo alla società partecipante in ragione del suo contemporaneo ruolo di manutentore del sistema informativo (sul quale dovevano essere caricate le offerte) e di concorrente della procedura stessa.

Ebbene, con la delibera surrichiamata il Consiglio Anac esclude che nel caso di specie sussista un conflitto di interessi in capo all’operatore sulla base delle seguenti motivazioni: “si rileva, prioritariamente, che le contestazioni sollevate dall’istante appaiono generiche e non riferite a situazioni specifiche che possano aver determinato il conflitto d’interessi sollevato. Né detta situazione può farsi derivare dalla semplice circostanza che la Soc. …. sia l’affidataria del servizio di manutenzione del sistema informativo ……..: seguendo, infatti, i confini tracciati dall’Autorità, perché possa dirsi esistente il rischio di un conflitto d’interessi è necessario dimostrare che il personale del prestatore di servizi sia coinvolto nell’iter che conduce all’aggiudicazione della commessa pubblica, svolgendo una funzione tale per cui è in grado di impegnare l’ente nei confronti dei terzi ovvero rivestendo, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna.

Nessuna di tali circostanze appare ricorrere nel caso di specie: la Soc. xxx, infatti, non risulta aver assunto il ruolo di prestatore di servizi rispetto alla gara in esame ed il suo “personale” non ha contribuito alla materiale predisposizione degli atti di gara né rivestito alcun ruolo attivo o determinante nello svolgimento della procedura di evidenza pubblica ovvero idoneo ad influenzare il processo decisionale della Stazione appaltante.

Peraltro, l’assoluta eterogeneità tra le prestazioni affidate alla Soc. ……….. nell’ambito del contratto di manutenzione del sistema informativo …………… e quelle oggetto della commessa oggetto di censure consente, altresì, di escludere una possibile asimmetria informativa o una posizione di vantaggio del raggruppamento controinteressato”.

In sostanza, l’Anac  afferma che affinché ricorra una situazione di conflitto d’interessi è necessario che il soggetto sia in grado di condizionare il processo decisionale della p.a. e di minarne l’imparzialità e l’indipendenza con il suo operato.

Ciò d’altro canto, prosegue l’Autorità, si ricava implicitamente dall’interpretazione dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) rubricato per l’appunto “Conflitto di Interesse”: “Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico”.

 

Sistema di gestione ambientale: di cosa parliamo e come diventare auditor

Sistema di gestione ambientale, sigla SGA è una parte di sistema di gestione utilizzato per gestire aspetti ambientali in una ottica votata sempre più alla rinnovabilità delle risorse e alla gestione in chiave green delle organizzazioni.

SGA Ambiente

Il sistema di gestione ambientale è regolato dalla norma ISO 14001 nella sua ultima versione del 2015.

Una volta integrato all’interno dell’azienda il Sistema di gestione ambientale deve conseguire miglioramento costante e continuo dei livelli di performance ambientali, e per poter raggiungere a risultati ottimali ha bisogno di una figura di riferimento che ne segua l’applicazione e ne analizzi ogni passaggio.

Quali sono i punti cardine di un sistema di gestione Ambientale

I punti cardine dei progetti di sostenibilità aziendale devono:

  • Mirare a proteggere l’ambiente attraverso la prevenzione o rallentamento dei processi ad alto tasso di impatto negativo
  • Gestire l’effetto negativo della stessa prevenzione e rallentamento degli impatti ambientali sull’organizzazione
  • Far si che l’azienda o organizzazione segua gli obblighi di conformità
  • Migliorare le prestazioni ambientali generiche
  • Controllare il ciclo di vita di produzione al fine di ridurre l’impatto ambientale
  • Aiutare il sistema finanziario organizzativo imponendosi con una nuova posizione green sul mercato
  • Comunicare le news in merito all’ambiente alle parti organizzative interessate

Chi dunque gestisce i processi del Sistema di Gestione Ambientale?

Solitamente viene individuata in una figura auditor, il responsabile del SGA, che dovrà adempiere seguendo determinate procedure e documentazione ad una serie di compiti che segue determinate fasi del ciclo di sistema.

  • Pianificare attività da svolgersi per ottenere i risultati
  • Aggiornare documentazioni e attività procedurali
  • Verificare che le operatività precedentemente date siano ancora valide
  • Valutare le perfomance ambientali
  • Controlla efficacia delle azioni messe in atto e i dati sulle performance ottenute
  • Svolge audit aziendali
  • Collabora con Auditor esterni al fine di mantenere le certificazioni ottenute o migliorarle
  • Cerca di migliorare eventuali malfunzionamenti di sistema
  • Aggiorna la direzione sui risultati
  • Segue le operatività messe in atto per migliorare le performance
  • Aiuta il marketing nella gestione della comunicazione esterna, in tema di green e sostenibilità

Come diventare Responsabile SGA?

Il responsabile SGA deve essere anche se non esclusivamente un membro dell’organizzazione o un consulente esterno e deve avere frequentato un corso per essere accreditato come AUDITOR IN SGA.

Oltre al corso è raccomandabile che abbia una formazione universitaria in temi di economia ed igiene ambientale, normativa ambientale, metodologie di monitoraggio e modalità di svolgimento audit secondo ISO 19011.
Insomma, deve avere competenze multidisciplinari, e non smettere mai di imparare: come il sistema di gestione ambientale di cui è responsabile, deve migliorarsi di continuo!

Inail e Federchimica, uniti per la sicurezza sul lavoro e la salute

Siglato l’accordo tra Inail e Federchimica, della durata di 3 anni, che conferma l’intesa sottoscritta già con un primo accordo del 2013. Questo accordo dimostra la volontà di un impegno congiunto tra la federazione nazionale dell’industria chimica, che ricordiamo conta circa 1400 imprese e 92mila dipendenti, e l’Inail, volta a garantire la tutela per la sicurezza e la salute dei lavoratori del settore.

Comitato di coordinamento Inail e Federchimica

L’applicazione del suddetto accordo, consisterà nella formazione di un comitato composto da sei persone di cui tre referenti Inail e tre di Federchimica, che si occuperà del monitoraggio delle attività e dell’emissione di accordi attuativi.

Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro

Il progetto di collaborazione prevede la condivisione di esperienze, professionalità e strumenti per il monitoraggio dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro e dei risultati ottenuti, al fine di adeguarsi alla norma UNI ISO 45001:2018 e che, già attuati nelle aziende del settore, permettono una riduzione dei costi del premio assicurativo Inail.

Controllo dei fattori di rischio

Ulteriori punti dell’accordo sono:

  • Informazione per le aziende chimiche, sulla base di statistiche sul settore
  • Sperimentazione di soluzioni per il controllo dei rischi
  • Ricerca sulla sicurezza nella gestione delle sostanze chimiche

Progetto pilota con Echa

Nel 2018 l’accordo ha già portato i primi risultati, tra cui l’indagine pilota realizzata in collaborazione con la European Chemicals Agency (Echa). La prima indagine in un paese UE che ha contribuito a raccogliere informazioni sull’applicazione del Reach (Registration, evaluation, authorisation of chemicals), regolamento europeo per le sostanze chimiche, focalizzandosi sulle schede di sicurezza, la loro fruibilità ed il loro utilizzo in ambito aziendale.

Data Breach, cosa vuol dire?

Data Breach e Gdpr: con l’avvento del Gdpr siamo stati abituati a termini nuovi per indicare violazione privacy e dati, tra questo anche Data Breach. Nello specifico quando parliamo di Data Breach intendiamo la violazione della sicurezza di un data base informatico contenente dati personali ,violazione che può  portare alla perdita, modifica o furto degli stessi dati.

Il processo di violazione dei dati aziendali non è sempre relativo ad un attacco hacker esterno, ma spesso legato ad una incapacità nel gestire le misure di sicurezza interna per proteggere i database aziendali.

Ad esempio, uno dei Data Breach più rilevati è dato dalla perdita o dal furto del dispositivo nel quale sono archiviati dati personali in possesso dell’azienda o del professionista.

Oppure, il database può essere violato da soggetti autorizzati ad accedere, che però con atteggiamento malevolo, diffondono dati personali pubblicamente oppure provano a vendere gli stessi dati o li utilizzano per scopi criminosi.

Ultimo caso è elativo ai malware, attacchi informatici esterni ai data base che riescono ad impedire ai proprietari dei database l’accesso ai propri dati , se ne impossessano e chiedono pagamento di riscatto.

Come comportarsi in caso di Data Breach?

Nel caso di Data Breach, come spiegato sul sito ufficiale del Garante della Privacy è necessario che il titolare del trattamento dei dati, notifichi l’avvenuta violazione della repository dati entro 72 ore dalla scoperta del problema.

Quali tipi di violazioni comunicare?

E’ fondamentale comunicare tutti quei tipi di violazione che possono creare problemi ai soggetti di cui si posseggo i dati, esponendoli a rischi quali discriminazione, furto di identità truffe o frodi e perdite finanziarie, danni della reputazione e alla riservatezza.

Come redigere la notifica?

La notifica deve contenere le informazioni indicate nell’articolo 33 parte 3 del Regolamento UE 2016/679 come indicato nell’allegato Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali (doc. web n. 9126951), e compilare il relativo modello  allegato da scaricare e compilare.

Il modulo poi deve essere firmato con firma digitale e inviato al Garante tramite PEC , all’indirizzo mail: protocollo@pec.gpdp.it, oppure ad email classica protocollo@gpdp.it, firmata e accompagnata da documento di identità.

Importante non dimenticare l’oggetto della mail: “NOTIFICA VIOLAZIONE DATI PERSONALI”.

Se la violazione dei dati può comportare gravi conseguenze ai titolari dei dati, questi ultimi devono essere informati, soprattutto se è risultato impossibile limitare le conseguenze relative.

Per ultimo è necessario tenere traccia di tutte le violazioni in un apposito registro.