Pratica forense, come fare in emergenza covid-19

Pratica forense, com poter portare a termine il tirocinio formativo determinante per l’esame di avvocato in epoca covid?

L’emergenza Covid-19 ha imposto la modifica delle modalità di accesso ad alcune fondamentali professioni ordinistiche del nostro Paese. E’ il caso della professione forense e di quella medica, interessate da importanti novità a carattere definitivo o meramente temporaneo.

 

Per gli aspiranti avvocati

Nel pieno della pandemia, dal governo era arrivato lo stop sia alla pratica forense presso studi legali sia al tirocinio nelle aule di tribunali e negli uffici pubblici, con il Ministero della Giustizia chiamato a riorganizzare tutte le citate attività da remoto. Poi, col c.d. decreto Scuola (D.l. 22/2020 dell’8 aprile), il regime di accesso ordinario alla professione – che prevede un periodo di praticantato di 3 semestri (per un totale di 18 mesi) e la partecipazione ad almeno 20 udienze per ciascun semestre – è stato definitivamente modificato e semplificato. Attualmente, infatti – giacché nella maggior parte dei casi le udienze sono state sospese o rinviate – gli aspiranti avvocati non devono più presenziare ad almeno 60 udienze nel corso dei consueti 18 mesi, ma sarà considerato sufficiente ai fini dell’accesso all’Esame di Stato un solo semestre di pratica e anche senza essere arrivati alle 20 udienze.

Novità rilevanti sono previste anche per i neolaureati in Legge che conseguono il titolo nell’ultima sessione dell’anno accademico 2018/2019, prorogata sino al 15 giugno 2020 dal decreto Cura Italia. E’ stato stabilito, difatti, che per questi ultimi il periodo di praticantato sia ridotto a 16 mesi, facendo sì che gli stessi possano conseguire l’abilitazione l’anno prossimo. Ecco perché tali soggetti dovranno iscriversi al Registro dei praticanti entro il 30 giugno, in modo da partecipare alla prova scritta di dicembre 2021.

Va infine ricordato che, su disposizione del Consiglio Nazionale Forense, sono sospesi i colloqui di “accertamento pratica”, con i quali il Consiglio verifica appunto il concreto svolgimento del praticantato.

 

Per gli aspiranti medici

Per quanto riguarda la professione medica, invece, il decreto Cura Italia 18/20 aveva già disposto numerose e importantissime novità. La più importante è senza dubbio l’abolizione dell’esame abilitante, con la laurea magistrale in medicina e chirurgia che diventa a tutti gli effetti titolo idoneo per l’esercizio della professione, pur restando l’obbligo del tirocinio.

Per essere effettivamente titolo abilitante, la laurea magistrale in medicina e chirurgia necessita, però, delle modifiche ai regolamenti didattici sia da parte del Miur sia da parte degli atenei. Il Miur ha provveduto con l’apposito decreto 8/2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 20 aprile. Quando verranno emanati i decreti rettorali delle università, i laureati della Classe Lm/41-medicina e chirurgia saranno a tutti gli effetti medici abilitati, qualora abbiano già concluso il tirocinio formativo nel corso degli studi. La norma si applicherà anche a chi stava per partecipare all’esame di abilitazione. Infatti tutti i candidati della seconda sessione del 2019, ammessi alla prova scritta del 28 febbraio 2020 inizialmente prorogata al 7 aprile, non dovranno più sostenere la prova e saranno considerati automaticamente abilitati, sempreché abbiano superato il tirocinio pratico-valutativo post-lauream.

Per quanto riguarda invece gli aspiranti medici che non hanno ancora iniziato il tirocinio, il prossimo periodo utile per svolgerlo inizierà il prossimo 22 giugno e potranno accedervi sia i laureati sia i laureandi, iscritti alla prima sessione d’esame del 2020, nonché chi si laurea nella sessione straordinaria dell’anno 2018/2019, nel frattempo prorogata fino al 15 giugno 2020. Per questi ultimi le iscrizioni al tirocinio sono state riaperte fino al 30 aprile. Intanto, per i medici laureati per i quali il titolo è già considerato abilitante, gli Ordini territoriali informano che è necessario inviare la domanda di iscrizione a mezzo Pec e che per quest’anno non sono dovute la tassa di concessione governativa da 168 euro, la marca da bollo da 16 euro e la quota di iscrizione all’Albo.

 

Crediti formativi avvocati, per il 2020 basterà conseguirne solo cinque

Crediti formativi avvocati quest’anno la richiesta formativa è ridotta e sono richiesti solo cinque crediti.

Vediamo perché e quali.

Data l’emergenza Coronavirus, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha predisposto importanti misure per gli avvocati e i tirocinanti. Con la delibera n. 168 del 20 marzo, infatti, il CNF ha adottato rilevanti provvedimenti in materia di formazione e tirocinio, mentre con la scheda di lettura del 23 marzo 2020 ha fornito alcune raccomandazioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività professionali.

 

Con la delibera n. 168, il CNF – in deroga all’art. 12 del 16/07/2014 e successive modifiche del Regolamento CNF – ha dettato le seguenti regole:

  • l’intero anno solare 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo;
  • ogni iscritto nell’anno solare 2020 adempie al proprio obbligo formativo con il conseguimento di 5 crediti formativi , di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie di ordinamento e previdenza forense, deontologia ed etica professionale;
  • i crediti acquisiti nell’anno solare 2020 sono interamente compensabili per quantità e materie con i crediti conseguiti nel triennio formativo 2017/2019 se concluso, e con quelli da conseguire nel triennio di formazione successivo.

 

Con detta delibera, poi, il CNF – tenendo conto della sospensione dell’attività giudiziaria, della limitazione dello svolgimento delle attività presso gli studi professionali e gli uffici legali delle PA e dell’arresto temporaneo dell’attività didattica – ha invitato gli iscritti a promuovere modalità di lavoro da remoto anche per i tirocinanti. I COA sono stati pertanto invitati a sospendere i colloqui per il rilascio delle abilitazioni e i certificati di compiuto tirocinio e a promuovere attività formative a distanza, mentre alle Scuole Forensi è stato suggerito di svolgere le attività di formazione a distanza se e quando possibile.

Il CNF ha deliberato, infine, di presentare al Ministro della Giustizia una richiesta di provvedimento in deroga, al fine di consentire il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche nel caso in cui il tirocinante non abbia ancora preso parte 20 udienze previste per il semestre 1 gennaio 2020/30 giugno 2020.

Sono salve quindi le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 in cui si raccomandava di:

  • adottare il lavoro agile dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • ricorrere a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;
  • adottare protocolli di sicurezza anti-contagio e dove non è possibile il rispetto della distanza di un metro di adottare strumenti di protezione individuale;
  • incentivare attività di sanificazione dei luoghi di lavoro, ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

Restano salve anche le misure più restrittive disposte dalla autorità regionali e/o comunali.

 


RESTA AGGIORNATO CON BETA IMPRESE!

Guarda la nostra offerta formativa

Processi Telematici penali urgenti al banco di prova

Processi telematici, il covid 19 accelera il ricorso ai servizi telematici per i processi, sperimentando in tutta Italia i processi in differita, soprattutto quelli urgenti. Continua a leggere

DAC 6: cos’è e cosa dice in merito al segreto professionale degli avvocati

Corso su I rapporti dell’Avvocato

IN COSA CONSISTE QUESTA DIRETTIVA?

In pratica la Dac6 impone a tutti i soggetti coinvolti, come terzi, in transazioni sospette da parte dell’azienda presso la quale prestano il proprio lavoro di consulente legale, commercialista, consulente del lavoro , tributaristi, notai e perfino banche a denunciare le transazioni sospette all’Agenzia delle Entrate.

Al momento la Dac 6 è applicata solo alle operazioni oltre confine di aziende di media/grande dimensione.

MA QUAL E’ L’OBIETTIVO DELLA DAC 6?

Innanzitutto l’obiettivo primario di questa direttiva è quello di incoraggiare la lotta all’evasione aumentando la collaborazione tra paesi dell’Unione Europea.

Ma nasconde in se uno stravolgimento della deontologia del professionista, come l’obbligo di riservatezza. Inoltre la direttiva appare in disaccordo con la normativa europea che riconosce a chiunque il diritto al silenzio.

Si aggiunge a tale diritto e alla questione codice deontologico del professionista anche la questione consulenziale, per cui, come ben sappiamo, nella pratica spesso il professionista supporta il cliente nel cercare di limitare i costi e le spese in tasse in modo legale. Ci si chiede dunque, se, questi stessi consigli dei consulenti e professionisti in materia possano essere dunque oggetto di autodenuncia.

QUALI SONO I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA DAC 6?

La direttiva impone che tutti i soggetti intermediari, sopra citati, pongano attenzione e verifichino alcuni dei seguenti potenziali elementi di rischio fiscale:

1.Elementi distintivi generici, come:

  • Condizione di riservatezza che obbliga il professionista a non comunicare ad autorità fiscali eventuali illeciti e o stratagemmi che possano garantire vantaggi fiscali impropri;
  • Pagamento di una percentuale o commissione per l’applicazione di meccanismi volti a aggirare la materia fiscale
  • Schemi e documentazione standardizzata, commercializzata e distributia a diversi soggetti fiscale.

2. Elementi distintivi specifici collegati al criterio di vantaggio principale

3.Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere

4.Elementi distintivi specifici che riguardano accordi nell’Unione Europea di scambio automatico di informazioni

5.Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento.

Non basta solo la presenza del possibile “illecito” a far scattare la comunicazione, bensì esso deve essere associato ad altri 2 parametri essenziali:

  • Deve derivare da parte del soggetto interessato un vero e proprio vantaggio fiscale
  • Bisogna valutare se il vantaggio fiscale è maggiore o minore rispetto ad altri benefit, nel caso sia preponderane rispetto all’ottenimento di altri benefici allora deve esserne data comunicazione

ESISTE POSSIBILITA’ DI ESONERO DALLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE?

Il soggetto intermediario può essere esonerato dalla comunicazione se:

  • La denuncia è già stata fatta in precedenza da un altro soggetto intermediario interessato
  • Se si è in presenza di segreto professionale, qualora la posizione giuridica del proprio assistito sia sotto esame
  • Nel caso che si sia legali rappresentanti di atti di difesa o rappresentanza del cliente in procedimento giudiziario

QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI NON RISPETTA IL DAC 6

La direttiva DAC6 prevede sanzioni per i soggetti terzi che non comunicano i casi su menzionati all’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 21.000 euro.

Al momento gli Stati Membri che hanno già recepito e adottato la direttiva DAC 6 sono Ungheria, Lituania, Polonia e Slovenia.

In Italia siamo in attesa della pubblicazione del Decreto legislativo per comprendere al meglio come verrà trattato il discorso deontologico e come bisognerà agire.


RESTA AGGIORNATO CON BETA IMPRESE!

Guarda la nostra offerta formativa