DAC 6

DAC 6: cos’è e cosa dice in merito al segreto professionale degli avvocati

Corso su I rapporti dell’Avvocato

IN COSA CONSISTE QUESTA DIRETTIVA?

In pratica la Dac6 impone a tutti i soggetti coinvolti, come terzi, in transazioni sospette da parte dell’azienda presso la quale prestano il proprio lavoro di consulente legale, commercialista, consulente del lavoro , tributaristi, notai e perfino banche a denunciare le transazioni sospette all’Agenzia delle Entrate.

Al momento la Dac 6 è applicata solo alle operazioni oltre confine di aziende di media/grande dimensione.

MA QUAL E’ L’OBIETTIVO DELLA DAC 6?

Innanzitutto l’obiettivo primario di questa direttiva è quello di incoraggiare la lotta all’evasione aumentando la collaborazione tra paesi dell’Unione Europea.

Ma nasconde in se uno stravolgimento della deontologia del professionista, come l’obbligo di riservatezza. Inoltre la direttiva appare in disaccordo con la normativa europea che riconosce a chiunque il diritto al silenzio.

Si aggiunge a tale diritto e alla questione codice deontologico del professionista anche la questione consulenziale, per cui, come ben sappiamo, nella pratica spesso il professionista supporta il cliente nel cercare di limitare i costi e le spese in tasse in modo legale. Ci si chiede dunque, se, questi stessi consigli dei consulenti e professionisti in materia possano essere dunque oggetto di autodenuncia.

QUALI SONO I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA DAC 6?

La direttiva impone che tutti i soggetti intermediari, sopra citati, pongano attenzione e verifichino alcuni dei seguenti potenziali elementi di rischio fiscale:

1.Elementi distintivi generici, come:

  • Condizione di riservatezza che obbliga il professionista a non comunicare ad autorità fiscali eventuali illeciti e o stratagemmi che possano garantire vantaggi fiscali impropri;
  • Pagamento di una percentuale o commissione per l’applicazione di meccanismi volti a aggirare la materia fiscale
  • Schemi e documentazione standardizzata, commercializzata e distributia a diversi soggetti fiscale.

2. Elementi distintivi specifici collegati al criterio di vantaggio principale

3.Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere

4.Elementi distintivi specifici che riguardano accordi nell’Unione Europea di scambio automatico di informazioni

5.Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento.

Non basta solo la presenza del possibile “illecito” a far scattare la comunicazione, bensì esso deve essere associato ad altri 2 parametri essenziali:

  • Deve derivare da parte del soggetto interessato un vero e proprio vantaggio fiscale
  • Bisogna valutare se il vantaggio fiscale è maggiore o minore rispetto ad altri benefit, nel caso sia preponderane rispetto all’ottenimento di altri benefici allora deve esserne data comunicazione

ESISTE POSSIBILITA’ DI ESONERO DALLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE?

Il soggetto intermediario può essere esonerato dalla comunicazione se:

  • La denuncia è già stata fatta in precedenza da un altro soggetto intermediario interessato
  • Se si è in presenza di segreto professionale, qualora la posizione giuridica del proprio assistito sia sotto esame
  • Nel caso che si sia legali rappresentanti di atti di difesa o rappresentanza del cliente in procedimento giudiziario

QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI NON RISPETTA IL DAC 6

La direttiva DAC6 prevede sanzioni per i soggetti terzi che non comunicano i casi su menzionati all’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 21.000 euro.

Al momento gli Stati Membri che hanno già recepito e adottato la direttiva DAC 6 sono Ungheria, Lituania, Polonia e Slovenia.

In Italia siamo in attesa della pubblicazione del Decreto legislativo per comprendere al meglio come verrà trattato il discorso deontologico e come bisognerà agire.


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