Legge Gelli Bianco sulla responsabilità professionale del medico

Legge Gelli Bianco ha riformato la materia legata alla responsabilità professionale del medico, da quando è entrata in vigore nel 2017.

Cosa cambia dunque riguardo alla responsabilità professionale del medico?

Il medico risponde per i danni cagionati al paziente sottoposto alle sue cure nell’esercizio dell’attività professionale. La responsabilità dell’operatore sanitario è sempre stata oggetto di controversie dottrinali e giurisprudenziali soprattutto per ciò che concerne la sua natura e limiti che incontra. Ciò sino all’entrata in vigore della Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), che ha riformato la materia e posto degli ulteriori punti fermi in riferimento alla responsabilità del sanitario. Prima della succitata normativa, infatti, due erano le circostanze su cui riposava l’accordo dei giuristi.

Innanzitutto, era (ed è tuttora) pacifico che la responsabilità del medico trovi un limite intrinseco nell’ottenimento del consenso informato da parte del paziente. L’intervento medico non può, infatti, considerarsi lecito se il paziente non è stato informato di tutti gli aspetti relativi alla sua patologia e dei trattamenti ai quali sarà sottoposto e non ha dato il suo consenso libero e consapevole alle cure.  In secondo luogo, è stato comunemente riconosciuto che l’obbligazione del sanitario è un’obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che il medico non è obbligato a raggiungere un determinato risultato (ad esempio la guarigione del paziente) ma è tenuto ad operare usando una diligenza più elevata di quella del buon padre di famiglia. In altre parole, è la diligenza professionale del “medico medio” e non dell’”uomo medio” a caratterizzare l’obbligazione del sanitario.

 

E tuttavia, nonostante la unanime accettazione di questi principi basilari, si continuava a discutere sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità medica. La differenza non è di poco conto e si riflette nella trattazione e decisione dei casi di malasanità nelle aule dei tribunali.

Nella prima ipotesi, difatti, il soggetto che si ritiene leso da un’erronea prestazione sanitaria è avvantaggiato nella prova del danno subito, mentre nella seconda più gravoso è l’onere probatorio posto in capo al presunto danneggiato che dovrà dimostrare l’esistenza di un danno, del nesso causale tra questo e la condotta inadempiente del sanitario e il carattere doloso o colposo di quest’ultima secondo quanto prescritto dall’art. 2043 c.c. Non vi è dubbio, dunque, che qualificare come contrattuale la responsabilità del medico significa meglio tutelare il diritto dei cittadini a ricevere trattamenti sanitari idonei ed adeguati.

Ecco perché, prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, la giurisprudenza maggioritaria sosteneva che la responsabilità del sanitario fosse una speciale forma di responsabilità contrattuale “da contatto sociale”. In sostanza si riteneva che, in assenza di contratto formalmente stipulato, tra il medico operante presso una struttura sanitaria e il paziente si instaurava una relazione tale da ingenerare nel secondo l’affidamento sulla qualità e l’idoneità del trattamento effettuato dal primo. Tale relazione generava in capo al sanitario degli obblighi di buona fede la cui violazione dava luogo ad una responsabilità definita contrattuale, con tutti i benefici che ne derivavano per il soggetto sottoposto a cura che si assumesse leso dal trattamento ricevuto.

 

Sul versante opposto, però, si constatava che attribuire natura contrattuale alla responsabilità del medico (con conseguente alleggerimento dell’onere probatorio a carico del preteso danneggiato) significava anche esporre la categoria al rischio di continui giudizi, con notevole aggravio del carico processuale per gli organi di giustizia. A ciò – si affermava – si aggiungeva un’ulteriore effetto negativo: lo sviluppo incontenibile della medicina difensiva e cioè di quella pratica medica consistente nel prescrivere esami, spesso inutili, per porsi al riparo da eventuali azioni di responsabilità. Il tutto a spese del Servizio Sanitario Nazionale oltre che della salute dei cittadini. Proprio in considerazione di tali criticità, la Legge Gelli-Bianco è intervenuta sulla materia, introducendo il c.d. doppio binario sanzionatorio ovvero decretando la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria o socio-sanitaria presso cui è ricoverato il paziente ed extracontrattuale di quella del medico operante che lo ha avuto in cura.

Più precisamente, la Legge 24/2017 dispone oggi che la responsabilità professionale del medico è extracontrattuale, anche se lo stesso è scelto dal paziente e con la sola eccezione dei casi in cui il sanitario ha agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente stesso.