Accordo Stato Regioni

Accordo Stato Regioni per l’utilizzo di attrezzature lavorative

Accordo Stato Regioni concerne l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

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E’ del 22 febbraio 2012 l’Accordo Stato Regioni concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Accordo stato-regioni attrezzature

L’Accordo Stato regioni – sottoscritto dalla Conferenza permanente di Stato, Regioni e Province Autonome in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 – è ufficialmente entrato in vigore il 12 marzo 2013 e stabilisce innanzitutto che l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio del relativo attestato, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. Secondo il predetto Accordo, la formazione necessaria per l’utilizzo di determinate attrezzature di lavoro è specifica e non è sostitutiva “della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008”. Quest’ultima, infatti, è generale e richiede un percorso formativo di 4 ore a dispetto di quello di 4/8/12 ore previsto per la formazione specifica.

Le attrezzature di lavoro per le quali è imposto il conseguimento di una specifica abilitazione sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • Gru a torre;
  • Gru mobile;
  • Gru per autocarro;
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
  • Trattori agricoli o forestali;
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg);
  • Pompa per calcestruzzo.

Al riguardo, la circolare del Ministero del Lavoro dell’11 marzo 2013 si preoccupa anche di precisare che “il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.”.

Veniamo ora al percorso formativo e alla didattica. L’Accordo del 2012 prescrive che le docenze devono essere effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, “da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature” su cui si sofferma la presente normativa. Le docenze “possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f)” e cioè le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma.

Il percorso formativo deve essere finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature che necessitano di abilitazione ed è strutturato in “moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura”. Ad essere privilegiate sono le metodologie di apprendimento innovative, pure in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.