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FORNITURA DEI MATERIALI: NE È RESPONSABILE IL DIRETTORE DEI LAVORI?

Quando si parla di fornitura dei materiali durante lavori di costruzione, la responsabilità ricade sul direttore dei lavori?

Analizziamo un caso pratico per capire meglio la situazione: il direttore dei lavori, di un contratto di appalto privato per la costruzione di una villa, è chiamato in causa dal committente perchè la pavimentazione dell’edificio si è rivelata scadente e difettosa.

La Corte di appello ha confermato la responsabilità del direttore per i vizi della pavimentazione utilizzata ai sensi dell’art. 1490 c.c., che disciplina la garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta. La sentenza è avvalorata da una comunicazione del professionista, con la quale quest’ultimo garantisce la qualità del prodotto, inoltre il direttore dei lavori possiede la qualifica e la competenza necessaria ad orientare le scelte di acquisto della committenza.

Il processo è proseguito in Cassazione con la Sent. C. Cass. civ. 17/05/2018, n. 12116: che ha cassato il verdetto di appello. Durante il giudizio è stato meglio analizzato l’ex art. 1490 c.c., riguardante la garanzia del venditore che: “può essere assunta da un soggetto che è in particolari rapporti (di commissione, di preposizione istitutoria etc.) con il venditore e non con il committente – acquirente,” come nel caso che abbiamo preso in esame.

La Cassazione specifica inoltre che, la comunicazione presa in esame in Appello non integra alcuna assunzione in proprio della tipica garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c.: nello specifico il direttore ha solo espresso un parere di congruità sul materiale utilizzato, peraltro la comunicazione è avvenuta dopo che la committente aveva già acquistato il materiale e l’impresa appaltatrice l’aveva già posato. Il direttore quindi è rimasto estraneo al rapporto contrattuale diretto tra il fornitore della merce ed il committente, non assumendo “gli specifici obblighi di garanzia, anche in relazione ad eventuali vizi occulti, posti dall’art. 1490 c.c. a carico del venditore.”

La Suprema Corte ha concluso che “l’eventuale responsabilità del direttore dei lavori, ai sensi degli artt.1655 e 2230 ss. c.c., ha presupposti, contenuto e natura giuridica del tutto diversi da quelli previsti dall’art. 1490 c.c., fondandosi sulla violazione di specifici obblighi di vigilanza, secondo il parametro della diligentia quam in concreto”.

A questo link potete leggere la sentenza completa.