Come diventare Formatore Sicurezza?

Formatore sicurezza: chi è?

Il docente formatore per la Sicurezza sul lavoro è una persona che svolge attività di formazione nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. Può essere un responsabile della sicurezza aziendale con buone doti comunicative; un dipendente aziendale interessato alla sicurezza che vuole migliorare la sua posizione lavorativa; un professionista esterno dedicato a svolgere tutta, o in parte, la formazione aziendale.

Attività del Docente Formatore

Fare il docente formatore SSL significa svolgere con efficacia l’attività di formatore:

1- Saper progettare lo sviluppo dei contenuti didattici e degli argomenti

2- Saper riconoscere i diversi stili di apprendimento dei corsisti presenti in aula o online
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3- Saper usare con competenza diverse metodologie formative per tenere alto il livello di attenzione

4- Saper promuovere, coinvolgere e valorizzare il gruppo dei discenti.

Il docente formatore deve avere dei requisiti che sono esplicitati in norme di legge.

Docente Formatore in sicurezza: la normativa di riferimento

In materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni del 2011 definiscono l’obbligatorietà della formazione al fine di conseguire il titolo di docente-formatore. Il Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013, confermate le normative precedenti, definisce i criteri di qualificazione del docente formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, i requisiti necessari per accedere al percorso formativo e le 4 aree tematiche di riferimento (per “area tematica” si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili):

  1. Area normativa/giuridica/organizzativa
  2. Area rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del Decreto Legislativo n. 81/2008)
  3. Area rischi igienico-sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n. 81/2008)
  4. Area relazioni/comunicazione

Compiti del formatore per la sicurezza

Il Docente-formatore in salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di svolgere i corsi di formazione in sicurezza sul lavoro per le figure professionali riconosciute dal D.lgs. n. 81/2008 e precisamente

  • datore di lavoro che svolga i compiti di RSPP (art. 34)
  • lavoratori e loro rappresentanti (RLS), preposti, dirigenti (art. 37).

Requisiti formatore sicurezza

Chi vuole intraprendere la carriera di formatore in sicurezza deve avere una comprovata conoscenza della materia, ma anche una certa esperienza della materia e capacità didattica per l’esposizione delle diverse materie che compongono il mondo della sicurezza sul lavoro e per condurre una lezione tanto in aula in presenza dei discenti, che online in videoconferenza.

Il DI del 6 marzo 2013 (nel suo allegato) individua

  • un prerequisito di istruzione, il possesso di un diploma di scuola di secondo grado (ne sono esclusi i datori di lavoro -formatori nella propria azienda)
  • e il possesso di almeno 1 dei 6 criteri fondamentali per la qualificazione del formatore.

E ora vediamo i criteri specifici indicati nel decreto:

1° CRITERIO – 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni

  • Aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica oggetto della docenza.

2° CRITERIO – titolo di studio e/o esperienza come docente

Il secondo criterio integra due sotto-criteri:

  1. il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni);
  2. almeno un requisito tra:
  • un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione,
  • oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).

3° CRITERIO – corsi di formazione in materia di salute e sicurezza

  • Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
  • più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza,

il tutto integrato da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.

4° CRITERIO – esperienza lavorativa  nell’area tematica oggetto della docenza

  • Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
  • più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza,

il tutto integrato da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.

5° CRITERIO – Esperienza lavorativa nel campo della salute e sicurezza 

  • Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza,

integrata da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.

6° CRITERIO – esperienza 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP

  • Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento),

integrata da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.

La qualificazione così ottenuta, è riconosciuta in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il docente formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

Le aree sono quelle indicate dal Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013, precedentemente indicate (Area normativa/giuridica/organizzativa -Area rischi tecnici -Area rischi igienico/sanitari -Area relazioni/comunicazione).

Ciò significa che possono svolgere l’attività di formatori solo coloro che sono contemporaneamente in possesso di tre fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità didattica del formatore, che viene certificata attraverso la frequenza di specifici corsi.

I criteri sopra esposti non riguardano i formatori-docenti di corsi specifici del settore edile per la figura di Coordinatore sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, né i corsi per RSPP e ASPP, né i corsi per altre specifiche figure (ad esempio: addetti all’antincendio, all’emergenza, al primo soccorso, eccetera).

Aggiornamento Formatore in sicurezza

Chi possiede il prerequisito ed almeno uno dei criteri è considerato “qualificato” e lo è permanentemente (con riferimento all’area tematica in cui è qualificato), fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento professionale triennale, che consiste

  • nella frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d. lgs n. 81/2008 (di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento);
  • un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.