Cos’è la legge 81/2008: Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori

La legge 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; esso è il risultato di un serie di norme in materia di sicurezza che si sono, di volta in volta, susseguite nel tempo.

L’obiettivo del decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81

La legge ha avuto come obiettivo quello di stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. Si tratta in sintesi di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.

Struttura del Decreto Legislativo 81 2008

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, è formato da 306 articoli e 51 allegati, suddivisi in XIII titoli.

Quale materia è trattata dal decreto legislativo numero 81 del 2008?

La struttura di ogni titolo segue i seguenti criteri: in primo luogo individua i soggetti responsabili, poi descrive le misure gestionali e gli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi e infine indica le sanzioni in caso di inadempienza. Successivamente il legislatore ha riorganizzato il flusso informativo in quattro assi di intervento:

  • Misure generali di tutela;
  • Valutazione dei rischi;
  • Sorveglianza sanitaria;
  • Rspp e Rls

Decreto 81/2008: quali sono le novità e gli obblighi per il Datore di lavoro

La principale novità introdotta dal dlgs 81 08, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l’obbligo della valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro e l’introduzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui l’RSPP ne è il responsabile.

La valutazione dei rischi è un processo di individuazione dei pericoli e quindi, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo le probabilità e i danni conseguenti a potenziali infortuni e malattie professionali.

Rispetto alla normativa precedente, oggi il Datore di lavoro non è solo responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro ma deve essere partecipe di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito “documento di valutazione dei rischi” in riferimento all’art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 81/08), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Tutti questi adempimenti devono poi essere sempre affiancati dai disposti dell’art. 41 della Costituzione Italiana e dall’ art. 2087 Codice Civile che obbligano i Datori di Lavoro a garantire l’integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo conto della “miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni (cfr. testo art. 2087 codice civile)”.

art 17 decreto legislativo 81 08

Obblighi del Datore di Lavoro dlgs 81 08

 – Misure generali di tutela, delega di funzioni, oneri non delegabili (D. Lgs. 81/08, art. 15-16-17-18)

Il datore di lavoro deve principalmente adottare le seguenti misure generali di tutela:

  • valutazione dei rischi;
  • programmazione della prevenzione;
  • eliminazione e/o riduzione dei rischi;
  • l’organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;
  • il controllo sanitario;
  • l’informazione e la formazione adeguata dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti con particolare attenzione a quella dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso e di lotta antincendio;
  • l’uso di segnali di avvertimento.

L’art. 16 prevede che il datore di lavoro possa delegare alcune delle sue funzioni, se non espressamente escluso, purché sussistano le seguenti condizioni:

  1. che risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
  3. che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
  4. che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro riferito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Alcuni obblighi del datore di lavoro non sono però delegabili, ai sensi dell’art. 17, e precisamente:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR);
  • la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

L’art. 18 elenca in modo specifico le pratiche da espletare dal datore di lavoro e dal dirigente, in base alle attribuzioni e competenze conferite. Tra le varie funzioni (nomina del medico competente, mettere a disposizione dei lavoratori gli idonei dispositivi di protezione individuale, richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme, consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR, ecc..) riveste notevole importanza adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.

Decreto 81/2008: obblighi di formazione

Per ottemperare a quanto stabilito nel D.Lgs 81/08, tutte le aziende che comportano la presenza di altre persone, ad esclusione del Datore di Lavoro devono frequentare i corsi sicurezza lavoratori obbligatori, per non incorrere in gravi sanzioni pecuniarie o detentive in caso di inadempienza.

La formazione viene divisa in generale e specifica. In quella generale si parla di argomenti fondamentali ed è comune a tutte le aziende; quella specifica si differenzia a sua volta in base al livello di rischio che caratterizza il settore di competenza secondo la seguente suddivisione:

  • Corso per lavoratori a rischio basso,
    (ambulanti, i ristoratori, gli artigiani, agenti turistici e i commercianti);
  • Corso per lavoratori a rischio medio,
    (agricoltori, allevatori, trasportatori e pubblica amministrazione, inclusi i docenti);
  • Corso sicurezza lavoratori rischio alto,
    (lavoratori impegnati nell’edilizia, nella chimica e, in generale, nella lavorazione di sostanze pericolose).
  • Aggiornamento Corso per lavoratori Rischio Basso, Medio e Alto,
    (per tutte le classi di rischio descritte sopra)

Sono altresì obbligatori i corsi di formazione per le particolari figure introdotte dal decreto e cioè il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e il RSL (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): questi corsi forniscono gli strumenti per la prevenzione e la protezione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, e le competenze necessarie per poter rappresentare adeguatamente i lavoratori in tema di sicurezza.

Infine anche i corsi per addetti Antincendio e Primo Soccorso sono corsi di sicurezza sul lavoro obbligatori, a carico delle aziende. Tale formazione deve essere continua tanto che sono previsti appositi aggiornamenti per tutte le figure che riguardano il campo della sicurezza.