Valutazione dei rischi sul lavoro: cos’è?

La valutazione dei rischi è la prima misura generale di tutela dei lavoratori, l’origine delle decisioni da prendere in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rischi per la collettività.
Perché una valutazione dei rischi sia efficace deve comprendere tre elementi fondamentali:

  • La Valutazione: cioè l’analisi delle possibilità di accadimento degli eventi indesiderati e della loro gravità potenziale. Risulta quindi necessario conoscere i potenziali rischi al fine di garantire un operato volto alla massima protezione.
    la gestione
  • La gestione: il processo finalizzato alla definizione dei piani di azione a fronte del risultato delle analisi
    (comporta l’elaborazione del DVR – documento di valutazione dei rischi).
    la comunicazione
  • La comunicazione: a tutti i soggetti aziendali dei rischi e delle modalità di governo adottate.

Cosa deve riguardare la valutazione?

La valutazione dei rischi deve prendere in esame tutti i rischi e le fonti di pericolo che potrebbero creare un danno, o compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Tra questi rientrano 3 principali categorie:

Rischi per la sicurezza

Sono i rischi responsabili di potenziali infortuni o danni alle persone, a causa di un trauma fisico, e riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro.

Rientrano tra questi:

  • Rischi correlati agli ambienti di lavoro, relativi a carenze strutturali – altezza dei locali, superficie, locali interrati o seminterrati, scale, passaggi, corridoi.
  • Rischi meccanici, relativi a carenze di sicurezza nell’utilizzo di macchine e attrezzature – urto, taglio, schiacciamento, caduta.

Rischi per la salute

Sono i rischi che possono compromettere l’equilibrio biologico dei lavoratori per esposizione a sostanze chimiche, biologiche, o a fattori fisici di diversa natura.

Rientrano tra questi:

  • rischi chimici, relativi all’esposizione di sostanze tossiche o nocive – agenti corrosivi, irritanti o cancerogeni
  • rischi fisici, relativi ad agenti di natura fisica che possono provocare effetti negativi – rumore forte, vibrazioni, radiazioni o ultrasuoni
  • rischi biologici, relativi all’esposizione di microrganismi che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni – funghi, virus o batteri.

Rischi di tipo trasversale

Sono i rischi che derivano dalle relazioni lavorative, interpersonali e di organizzazione del lavoro.

Rientrano tra questi:

  • rischi ergonomici, relativi ad attività che possono creare potenziali danni per il benessere psicofisico del lavoratore – movimentazione dei carichi, posture incongrue o movimenti ripetitivi
  • rischi organizzativi, relativi alle specifiche mansioni dei lavoratori – assenza di procedure o istruzioni precise
  • rischi da stress lavoro-correlato, relativi a i rischi psico sociali che possono creare situazioni di disagio o stress – mobbing o burn-out.

Infine, una corretta valutazione dei rischi deve tener conto e valutare caratteristiche oggettive – come genere, età e provenienza del lavoratore– o la presenza di categorie deboli – come lavoratrici madri, minori o diversamente abili.

dvr significato

Qual è l’obiettivo della valutazione dei rischi?

Quando si svolge una valutazione dei rischi è indispensabile rispettare 2 fondamentali principi:

  • Strutturare la valutazione in maniera tale da garantire che tutti i rischi e i pericoli siano presi in considerazione – per esempio, non tralasciare attività secondarie come le pulizie
  • Quando viene individuato un rischio, la prima cosa da stabilire è la possibilità di eliminarlo.

Per essere corretta ed efficace deve inoltre seguire 4 fasi principali:

  1. l’identificazione, analizzando dettagliatamente tutti i potenziali pericoli presenti sul luogo di lavoro e la loro gravità
  2. la valutazione, stabilendo quali sono tutti i potenziali pericoli riscontrati e determinando il loro livello di rischio
  3. l’attuazione di misure di prevenzione, individuando misure da adottare per prevenire e ridurre quanto più possibile un potenziale rischio
  4. la gestione e il monitoraggio, verificando l’efficacia delle misure di controllo adottate e valutando i rischi residui, ossia la quota di rischio che permane nonostante l’applicazione di tutte le misure.

Cosè il DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, reso obbligatorio dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) per tutte le aziende con almeno un dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei), indipendentemente dal settore di categoria.

Va redatto entro 90 giorni dall’inizio di una nuova attività o nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata; le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile.

Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce pertanto pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.

Si tratta quindi di un documento indispensabile a seguito del quale viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.

Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

  1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
  2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.

Formazione obbligatoria

Il Testo Unico della Sicurezza impone che il datore di lavoro fornisca ai suoi lavoratori e dipendenti una Formazione minima obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro.

Rientra nei diritti dei lavoratori ricevere tale formazione come stabilito dall’art. 44 del decreto Legislativo 81/08 L’accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 fornisce indicazioni precise e tutte le direttive sui termini minimi della formazione.

La formazione dei lavoratori è organizzata in due moduli personalizzati: la formazione generale affronta gli argomenti fondamentali ed è comune a tutte le aziende mentre la formazione specifica riguarda il livello di rischio che caratterizza il settore di competenza (a seconda del codice ATECO) ed è quindi di durata variabile.

  • Codice Ateco rischio basso: 8 ore
    Alcuni esempi di rischio basso sono le attività di ristorazione e i bar;
  • Codice Ateco rischio Medio: 12 ore
    Alcuni esempi di rischio medio sono le aziende che si occupano di agricoltura o trasporti;
  • Codice Ateco rischio Alto: 16 ore
    Alcuni esempi di rischio alto sono le aziende del settore edile o metalmeccaniche

Le altre figure professionali che richiedono un corso specifico sono gli RSPP e gli RLS.

Corso RSPP

L‘RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione):

  • si occupa di fornire al lavoratore gli strumenti per la prevenzione e la protezione dei rischi nel luogo di lavoro;
  • segnala i rischi presenti in azienda e predispone le misure di sicurezza
  • si occupa della formazione interna del personale e collabora con il titolare e con il medico aziendale per valutare i rischi dell’azienda.

L’RSPP è una figura fondamentale che deve essere obbligatoriamente presente in ogni azienda ed è obbligo del datore di lavoro nominarlo.

La qualifica si ottiene dopo un corso da 16, 32 o 48 ore, in base alla classe di rischio. A prescindere se l’RSPP sia il capo ufficio, un lavoratore o un esterno, egli deve essere sempre debitamente formato e aggiornato sulla sicurezza sul lavoro.

Corso RLS

L’RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) deve essere garantito in tutte le aziende. Questa figura è eletta dai dipendenti stessi per rappresentarli e si occupa di:

  • consultare i vari organi aziendali che si occupano di sicurezza (incluso l’RSPP);
  • controllare i luoghi di lavoro e valutare i piani di prevenzione;
  • informarsi sulla formazione e l’elezione dell’RSPP;
  • promuovere misure di prevenzione per i colleghi lavoratori;
  • fare ricorso in caso di inadempienze in materia di sicurezza.

Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’azienda. Se l’RLS viene eletto, l’azienda ha l’obbligo ulteriore di provvedere alla sua formazione. È pertanto necessario far partecipare l’RLS ad un apposito corso della durata minima di 32 ore e a corsi annuali di aggiornamento.

Validità del DVR: Quando scade il documento?

Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una scadenza del DVR, che però deve essere opportunamente riesaminato e rivisto qualora ci siano variazioni significative nell’organizzazione dell’attività lavorativa. Ovviamente va rivisto anche alla luce di indagini in caso di infortunio o incidente, o qualora le misure preventive messe in atto risultino insufficienti.

Tale documento deve essere presente sul luogo di lavoro cui fa riferimento e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda, all’organigramma del servizio di prevenzione e protezione, alla descrizione del ciclo lavorativo e all’identificazione delle mansioni:

  • quali rischi sono stati individuati, valutati e in che modo;
  • le misure fin lì adottate;
  • le misure che si intende adottare per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Per rendere la valutazione più chiara e semplice, il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, approvate dalla Commissione Consultiva Permanente, e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30/11/2012.
Sono però escluse dalla possibilità di utilizzare le procedure standardizzate le tipologie di aziende in cui si svolgono attività particolarmente rischiose (quali ad esempio centrali termoelettriche, impianti/installazioni che espongono a radiazioni ionizzanti aziende di fabbricazione/deposito di esplosivi, polveri e munizioni, strutture di ricovero pubbliche/private con oltre 50 lavoratori ecc.).