Le diverse modalità di nomina del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

nomina RLS

Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (in sigla RLS) trova la sua specifica disciplina negli art. 47, 48 e 49 del D. Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza sui Luoghi di Lavoro). La prima delle disposizioni citate, infatti, stabilisce che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e ciò indipendentemente dalle dimensioni. Ne consegue che, nel caso in cui l’azienda abbia alle proprie dipendenze un solo collaboratore, sarà quest’ultimo a ricoprire la carica di RLS dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione.

Come funziona la nomina del RLS?

La nomina o elezione del RLS è demandata ai lavoratori come mera facoltà e non rappresenta assolutamente un obbligo del datore di lavoro. Tale facoltà può essere esercitata dai lavoratori in vario modo:

  • nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale;
  • nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, il RLS è designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza di queste, eletto direttamente dai lavoratori.

Assemblea dei lavoratori

L’elezione si svolge nel corso dell’assemblea dei lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva a tal fine convocati. Al termine dell’assemblea viene sottoscritto il verbale di registrazione dei lavoratori presenti e di elezione del soggetto designato, il cui nominativo dovrà essere infine comunicato all’Inail.

Si ricorda che l’Inail, con circolare n. 11 del 12 marzo 2009, ha precisato il termine per la comunicazione online dei nominativi degli RLS eletti o designati nelle aziende o unità produttive, stabilendo che “l’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno” e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre (dell’anno precedente). Successivamente l’Inail, con la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11), ha chiarito che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.

Essendo la nomina dell’RLS una facoltà dei lavoratori, è ben possibile che gli stessi decidano di non eleggere un Rappresentante “interno” all’azienda. In tal caso, trova applicazione l’art. 48 D. Lgs. 81/2008 che fa riferimento al c.d. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). Con riguardo alle modalità di elezione del RLST, il citato art. 48, comma 2, dispone che le stesse “sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma.”

Quando, invece, si tratti di specifici siti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (ad esempio un impianto siderurgico) si applica l’art. 49, comma 2, D. Lgs. 81/2008, a mente del quale “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo é individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo”.

Corso di formazione RLS

Compiuta l’elezione, il nuovo RLS dovrà frequentare un corso di formazione specifico della durata di 32 ore e dei corsi di aggiornamento periodici della durata di 8 o 4 ore a seconda che l’azienda impieghi dai 15 a 50 dipendenti oppure occupi più di 50 lavoratori sotto la vigilanza del datore di lavoro.

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