Corsi ECM psicologi online

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

La Commissione nazionale per la Formazione Continua per le Professioni della Salute (CNFC) con delibera del 10 giugno 2020 ha stabilito che tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM secondo la normativa vigente.

Elenco Corsi ECM Fad per Psicologi

  • 5 crediti
  • 5 ore
  • Le competenze di base necessarie agli educatori sono quelle che vertono ovviamente ad una capacità di approccio alla persona in generale, in modo da sapersi relazionare a ogni singolo alunno/a nella sua unicità e non solo in quanto certificato.
  • 5 crediti
  • 5 ore
  • Si affronteranno in maniera specifica le conseguenze psicologiche causate da un tumore prendendo in considerazione diverse proposte di trattamento di supporto alle consuete terapie legate all’oncologia.
  • 5 crediti
  • 5 ore
  • Specifiche competenze sugli aspetti psicologici, fisiologici e sociali, all’origine della manifestazione dei disturbi del comportamento alimentare. Verranno forniti spunti di diagnosi e trattamento relativi alla psicologia alimentare, soprattutto al disturbo alimentare.
  • 4 crediti
  • 4 ore
  • Il corso analizza il tema del placebo, della sua evoluzione in ambito scientifico e i meccanismi per i quali un trattamento con un farmaco non attivo, può determinare risultati positivi.

Esempio della distribuzione di 150 crediti ECM nel triennio


  • Almeno il 40% dell’obbligo formativo
  • Massimo il 60% dell’obbligo formativo


  • Almeno 60 crediti
  • Massimo 90 crediti

  • Formazione accreditata ECM in qualità di discente
  • Tutoraggio individuale
    Docenze in eventi ECM
    Pubblicazioni scientifiche
    Crediti esteri
    Sperimentazioni cliniche
    Autoformazione (30%) *

*Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione è stata elevata dal 20% al 30% dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi con delibera del 23 aprile 2021 e non può superare il 30% dell’obbligo formativo triennale al netto di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.

Accesso del professionista al Co.Ge.A.P.S. ECM psicologi

Il Co.Ge.A.P.S. è il Consorzio che gestisce l’anagrafica dei crediti ECM dei professionisti sanitari italiani. Accedendo al portale del Consorzio, mediante SPID o CIE, il professionista può verificare la propria posizione ECM, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo.

Come previsto dal D.L. del 16 Luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale – il Co.Ge.A.P.S. ha adeguato la piattaforma e gli applicativi attualmente in uso consentendo ai Professionisti sanitari, che accedono alla propria area riservata, di identificarsi da remoto attraverso l’identità digitale SPID.

Tale adempimento consentirà agli utenti un miglioramento della sicurezza di tutte le richieste (esoneri/esenzioni, ecc.) e al Consorzio una semplificazione e velocizzazione delle procedure fin ora adottate dal personale back office per i dovuti controlli.

Come acquisire crediti ECM Psicologi?

L’acquisizione di crediti ECM può avvenire secondo differenti tipologie formative:

1- Formazione accreditata da provider nazionali/ regionali

(almeno il 40% dell’intero obbligo formativo, in qualità di discente attraverso corsi ECM in presenza o a distanza). Essa può consistere in:

  • Formazione residenziale (RES) – (Formazione residenziale classica; Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze; Videoconferenza.)
  • Formazione sul campo (FSC) – (Training individualizzato; Gruppi di miglioramento; Attività di ricerca).
  • Formazione a Distanza (FAD) – (Training individualizzato; FAD con strumenti informatici/cartacei; E-Learning; FAD sincrona).
  • Formazione BLENDED: evento formativo che include formazione residenziale e a distanza.
  • Docenza, tutoring e altri ruoli a eventi residenziali o FSC o FAD.

Nel caso di questa tipologia formativa (formazione accreditata da provider nazionali/regionali), il provider trasmette il report all’ente accreditante ed al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dal termine dell’evento. Non è pertanto necessario l’invio dell’attestato ECM al Co.Ge.A.P.S. da parte del professionista sanitario.

2- Formazione individuale ECM psicologi

(massimo il 60% dell’intero obbligo formativo). Essa comprende tutte le attività formative non erogate da provider e può consistere in:

  • Pubblicazioni scientifiche
  • Sperimentazioni cliniche
  • Tutoraggio individuale
  • Attività di formazione individuale all’estero
  • Attività di Docenza in Laurea magistrale, Dottorato, Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento
  • Docenza in corsi di formazione non accreditati ECM e Allegato alla Webinar su tematiche inerenti la professione
  • Tutoring per supervisione individuale e/o di gruppo svolta presso Scuole di specializzazione in psicoterapia e/o in attività auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM)
  • Partecipazione a sedute di supervisione individuale e/o di gruppo non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider)
  • Partecipazione a corsi di formazione non accreditati da Provider e Webinar proposti da Ordini Professionali, scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR e società scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute, Università pubbliche e private ed enti pubblici, su tematiche inerenti la professione.

3- Autoformazione Psicologi

Rientrano in attività di autoformazione anche le seguenti (aggiunte dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi con delibera del 23 aprile 2021):

– Sedute di intervisione inter e intradisciplinari

– Analisi/psicoterapia individuale e/o di gruppo

– Partecipazione a corsi di formazione non accreditati ECM e Webinar proposti da agenzie private su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario.

– Sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.).

– Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia da COVID-19

Nel caso di formazione individuale il professionista comunica direttamente al Co.Ge.A.P.S., (accedendo al portale tramite SPID o CIE, – sezione crediti individuali –) la formazione individuale svolta.

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare

Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali:

  • vigilano sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei loro iscritti;
  • emanano, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo.

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale (…) – (art. 5 del Codice Deontologico Psicologi Italiani).