Regola tecnica prevenzione incendi

La regola tecnica prevenzione incendi.

La regola tecnica prevenzione incendi è entrata in vigore il 21 Dicembre 2019.
Riguarda la progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore che siano alimentati da combustibili gassosi, approvata con decreto del ministero dell’Interno dell’8 novembre 2019.

Con questa regola si definisce la progettazione realizzazione e esercizio per gli impianti relativi alla produzione di calore extra domestico che abbiano portata superiore ai 35 KW e che funzionino con elementi gassosi della 1-2-3 famiglia con una pressione non maggiore ai 0,5 bra come:

  • Climatizzatori per edifici e ambienti
  • Strumenti per la produzione di acqua calda e acqua surriscaldata con vapore
  • Strumenti per la cottura di prodotti da forno o per altri prodotti artigianali
  • Strumenti per il lavaggio e sterilizzazione di biancheria
  • Strumenti per cuocere gli alimenti e/o lavare stoviglie nell’ ospitalità  professionale o ambiti simili

Invece a quanto pare la nuova regola tecnica prevenzione incendi non si applica a:

  • Impianti realizzati per lavorazioni industriali
  • Impianti di incenerimento
  • Impianti composti da stufe catalitiche
  • Impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per riscaldamento con diffusori incandescenti

La nuova regola tecnica non si applica a:

  • impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
  • impianti di incenerimento;
  • impianti costituiti da stufe catalitiche;
  • impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Ricade poi nel nuovo regolamento tecnico per la prevenzione incendi, l’unico impianto derivante dalla somma di più apparecchi a gas che uniti diano un valore in kw superiore ai 35 kw e che siano installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti. Anche il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto.

Gli apparecchi ad uso domestico che abbiano una portata singola non superiore ai 35 Kw, non concorrono al calcolo della portata termica complessiva. Ricadono in tale casistica gli apparecchi di cottura alimenti, stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldabagno e lavabiancheria; fermo restando che gli impianti del gas a cui questi apparecchi sono collegati debbano comunque essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Gli apparecchi installati all’aperto, seppur più di uno non costituiscono un impianto unico.

Il regolamento prevede che, al fine di prevenire gli incendi e salvaguardare le persone, gli impianti sopraccitati devono rispettare le seguenti regole di realizzazione:

  • favorire l’areazione dei locali di installazione ed attigui al fine di evitare accumuli di gas derivanti da eventuali perdite.
  • Ridurre i danni alle persone in caso di eventi accidentali
  • Ridurre i danni ai locali degli impianti ed attigui
  • Agevolare l’intervento dei soccorsi in condizioni di sicurezza qualora necessario.

Per l’applicazione del nuovo decreto, i prodotti antincendio hanno le seguenti caratteristiche:

  • Hanno un identificativo univoco sotto la responsabilità  del fabbricante
  • Vengono qualificati in base al loro utilizzo ed alle prestazioni
  • I documenti che ne attestano identificativo e qualificazione vengono acquisiti, verificati ed accettati dal responsabile dell’attività

I prodotti ad uso antincendio sono consentiti se utilizzati in conformità  all’ uso previsto, se rispondono alle prestazioni richieste nel nuovo decreto e se:

  • Sono conformi alle norme comunitarie vigenti
  • Qualora al di fuori dal campo d’applicazione delle norme comunitarie, sono conformi alle norme nazionali che abbiano già  avuto esito positivo alle procedure di cui alla direttiva (UE) 2015/1535
  • In tutti i casi che non ricadono nei punti precedenti, sono già  legalmente commercializzati in uno degli stati dell’ Unione Europea o in Turchia o in uno stato EFTA aderente all’ accordo SEE e in essi impiegati nelle stesse condizioni e che siano conformi alle regole tecniche presenti nel decreto per quanto concerne il livello di protezione nella sicurezza antincendio.

Gli impianti già  esistenti devono essere adeguati alla normativa, fatta eccezione per i seguenti casi:

  • Impianti di portanza superiore a 35Kw e fino a 116Kw già  esistenti alla data di emanazione del decreto, conformi alle precedenti norme. Tali impianti non richiedono adeguamenti. Neanche in caso di aumento di portata non superiore al 20% rispetto a quella approvata e comunque senza superare la portanza massima di 116Kw.
  • Impianti di portanza termica superiore a 116Kw già  esistenti alla data di emanazione del decreto, approvati dalle precedenti norme dagli organi competenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali impianti non richiedono adeguamenti. Neanche in caso di aumento di portata non superiore al 20% rispetto a quella approvata.