Coordinatore della sicurezza: abilitazione, nomina e obblighi

Il Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori in un cantiere abbia l’obbligo di provvedere alla nomina del Coordinatore della Sicurezza per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, al fine di ridurre i rischi sul lavoro.

Due figure di Coordinatore della Sicurezza: CSP e CSE

Il Decreto prevede due figure distinte a seconda della fase di intervento e precisamente
> il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione o Coordinatore per la Progettazione (CSP)
> il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione o Coordinatore per l’Esecuzione (CSE).

CSE  e CSP può essere la stessa persona?

La normativa stabilisce tuttavia che possano essere ricoperte anche dal medesimo professionista, non solo da due professionisti diversi.

Il Testo Unico puntualizza che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori abbia l’obbligo di nominare il CSE prima dell’affidamento dei lavori ed è obbligatoria anche nei casi in cui i lavori vengano affidati inizialmente a un’unica impresa e, in una fase successiva, a una o più imprese.

Differenze tra Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e in Fase di Esecuzione

Le differenze di ruolo tra il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e il Coordinatore in Fase di Esecuzione sono illustrate dagli articoli 91 e 92 del citato decreto.

Cosa fa il Coordinatore per la Progettazione (CSP)?

Come il nome stesso evidenzia, il Coordinatore per la Progettazione è impegnato in prima linea in fase di progettazione.

Sintetizzando, il Coordinatore per la Progettazione (CSP) si occupa di redigere:

  • il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ovvero il documento attraverso il quale si gettano le linee guida per la sicurezza in cantiere. Il documento va redatto prima che si dia inizio all’esecuzione dei lavori;
  • il fascicolo contenente le caratteristiche dell’opera e tutte le informazioni necessarie per la prevenzione e per la protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori coinvolti nell’attività di cantiere.

Cosa fa il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE)?

In fase di esecuzione, interviene invece il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE), le cui mansioni si possono sintetizzare in:

  • assolvere i compiti di coordinamento e verifica, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
  • assumere un ruolo di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
  • valutare la coerenza del Piano operativo di sicurezza (POS) col Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), sino alla verifica delle prescrizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori
  • verificare l’adempimento degli obblighi formativi relativamente ai lavoratori operanti sul cantiere

Le mansioni del Coordinatore per l’Esecuzione risultano fondamentali per migliorare la sicurezza nel cantiere e per tutelare tutti gli attori coinvolti nell’esecuzione dei lavori contro ogni possibile rischio per la loro incolumità.

Se è vero che in capo alla piramide decisionale di cantiere vi è il committente, la progettazione dell’opera in sicurezza e il mantenimento delle condizioni di sicurezza in fase esecutiva, sono affidate, in qualità di super partes rispetto ai soggetti d’impresa, ai coordinatori per la sicurezza di cantiere, in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e Piano operativo di sicurezza (POS)

Secondo l’Art. 90, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008

“la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ad opera del committente o del responsabile dei lavori, deve avvenire contestualmente all’assegnazione dell’incarico di progettazione”

poiché è già in fase di progettazione che si può definire un’opera realizzabile in sicurezza.

Collaborazione tra il progettista dell’opera e il CSP

Questo presuppone una stretta collaborazione tra il progettista dell’opera, che persegue appunto gli interessi progettuali della struttura da realizzare, ed il CSP, il quale è tenuto ad attestare che l’opera progettata è realizzabile, rispetto alla materia prevenzionistica del lavoro.

Tale collaborazione culmina nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ove, a seguito di puntale e realistica descrizione, fase per fase, delle attività e dei relativi adempimenti prevenzionistici, si potranno dettagliatamente stimare anche i costi della sicurezza da riportare nel PSC medesimo.

Quanto detto, nel pieno spirito delle logiche concettuali all’approccio antinfortunistico che prevede l’eliminazione dei rischi o la riduzione degli stessi, già in fase progettuale, ove, in termini programmatori, è tendenzialmente più opportuno approntare le misure di prevenzione e protezione più adeguate.

Cosa è il PSC?

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) rappresenta il documento di progettazione che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione redige con la finalità di definire le prescrizioni necessarie a prevenire o ridurre al minimo i rischi di natura generica ed interferenziale. I suoi contenuti minimi sono riportati, di rinvio all’art. 100, nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

Cosa è il POS?

Il Piano rappresenta dunque il documento di riferimento per poter poi declinare nello specifico il Piano operativo di sicurezza (POS), i cui contenuti, sempre riportati nell’allegato XV, sono orientati alla valutazione dei rischi specifici dell’impresa.

Obblighi del PSC

Per tramite del PSC in fase di progettazione, ovvero prima che i lavori inizino e si possano esprime dei fattori di rischio, questi vengono individuati e prevenuti a tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Il committente, portatore dell’interesse principale in cantiere, potrà andare in appalto ed affidare i lavori, solo dopo aver preso atto della redazione del documento e che questo riporti i contenuti minimi.

Le verifiche in cantiere del Coordinatore in fase di esecuzione

Il primo destinatario delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza è il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, il quale è tenuto a delineare un assetto organizzativo di cantiere, individuando le figure necessarie a garantire la vigilanza costante sulle disposizioni individuate nel proprio POS e nel PSC, sulle attività svolte dai propri lavoratori.

Con ampia visione d’insieme, il CSE dovrà garantire la verifica sul rispetto delle misure enunciate nel PSC e delle procedure di lavoro, intervenendo tuttavia, a prescindere, in virtù del suo status gerarchico e professionale, in quei casi di pericolo riscontrato.

Obblighi del Coordinatore di Sicurezza

Il coordinatore, non potendo e non dovendo essere considerato un datore di lavoro aggiunto, deve dimostrare che il suo dovere di alta vigilanza – obbligo da attuare non con una presenza costante, ma costantemente, in cantiere – sia stato ottemperato in modo efficace, evitando il presentarsi di rischi organizzativi e strutturali derivanti da un’inadeguata programmazione e/o verifica di quanto programmato, e non da rischi occasionali.

La frequenza delle verifiche in cantiere, discrezionale al CSE, è da intendere come obbligo di una gestione oculata dei luoghi di lavoro, ponendo in essere le misure prevenzionistiche che il legislatore gli impone, non come presenza fisica necessaria e costante.

Non a caso, anche in situazioni particolarmente delicate, il legislatore richiede non tanto un’ulteriore presenza fisica del coordinatore ma un’ancora più puntuale attività di programmazione: durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario [D.Lgs. n. 81/08, All. XV, p. 2.3.3.].

Ruolo di coordinatore: autonomia organizzativa

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) soggiace certamente al potere decisionale del Committente (o del Responsabile dei lavori). Tuttavia, è riconosciuto al ruolo in questione autonomia organizzativa e professionale nello svolgimento delle proprie attività, purché nel rispetto della diligenza, della prudenza e della perizia professionale.

È necessario che il Committente prenda atto delle attività svolte dal CSE nel proprio cantiere, attraverso, ad esempio, periodico rendiconto scritto del Coordinatore, quale ulteriore forma di garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei soggetti terzi che potrebbero ricadere nelle dinamiche del cantiere da lui commissionato. È, quindi, evidente che il rapporto Committente-CSE debba essere tradotto durante tutto l’arco temporale di durata del cantiere, ma non è a priori doverosa la comunicazione di presenza del CSE nell’ambiente di lavoro.

Una più intensa presenza del CSE in cantiere creerebbe, semmai, una consequenziale opportunità per dare atto ai disposti normativi, tramite (es.) verifiche visive e riunioni di coordinamento.

Ferma restando una valutazione quanto più prudente, diligente e professionale possibile, nel dar vita a verifiche quanto più incisive possibili, piani operativi ben redatti e costantemente aggiornati potrebbero potenzialmente mettere il coordinatore per la sicurezza nella condizione di poter diradare i controlli in cantiere, demandando – così come comunque è – al sistema di vigilanza del datore di lavoro, con le sue figure operative, la stretta osservanza delle prescrizioni impartite e le relative responsabilità, se così non fosse.

Il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE) può eventualmente incaricare un collaboratore per l’espletamento del suo incarico professionale. Il caso è frequente nelle realtà di cantiere di grandi dimensioni ma è bene sottolineare che gli obblighi prevenzionistici del lavoro, quindi le relative responsabilità penali, rimarrebbero in capo allo stesso coordinatore, comunque destinatario di norma cogente.