Prevenzione Incendi: le novità  in vigore dal 20 ottobre

Le modifiche al Codice di Prevenzione incendi apportate dal decreto del 12 aprile 2019 entreranno in vigore il 20 ottobre. Cosa cambia per i progettisti?

Il decreto modifica la precedente normativa, dettata dal DM del 3 agosto 2015. In particolare, la normativa amplia il campo di applicazione del codice. Inoltre viene introdotta la regola per cui per tutte le attività non espressamente normate, l’applicazione del codice diventa obbligatoria.  Viene quindi eliminata la regola del “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Le novità introdotte sono applicabili a 41 attività, che dal 20 ottobre saranno disciplinate unicamente dalla Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del codice. Le nuove regole valgono sia per le nuove attività sia per le modifiche alle attività esistenti, se le misure di sicurezza antincendio nella parte non trattata sono compatibili con le modifiche.

L’obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Il nuovo codice adotterà quindi un approccio “prestazionale”. L’obiettivo finale è il raggiungimento di un determinato obiettivo di sicurezza, da raggiungere tramite un insieme di soluzioni anche alternative, che permettano la compresenza di più progetti caratterizzati da elevati standard di sicurezza antincendio.