Obblighi dei committenti per la sicurezza sul lavoro

La Cassazione, con la sentenza n. 35534 del 25 agosto 2015, ha stabilito che in caso di infortunio sul lavoro il committente è sempre responsabile dei rischi generici, anche se si tratta di lavoratore autonomo. L’unica eccezione si verifica qualora le precauzioni richiedano specifiche competenze legate allo svolgimento di determinate lavorazioni: procedure da seguire, uso di speciali tecniche o di determinate macchine.

La sentenza nasce da un pronunciamento della Corte d’Appello di Lecce: il caso riguardava la morte di un lavoratore, il quale è venuto accidentalmente a contatto con i cavi dell’alta tensione, durante un  lavoro sul tetto di un edificio con l’utilizzo di un braccio meccanico di sollevamento. A seguito dell’accertamento della mancata prevenzione, è stato giudicato colpevole il committente di opere edili, sia per le contravvenzioni prevenzionistiche sia per il conseguente infortunio mortale per colpa specifica.

La Corte accusava il committente di non aver staccato preventivamente l’energia elettrica, causando l’incidente. L’accusato ricorreva in Cassazione lamentando la qualità di lavoratore autonomo del defunto (figura cui non si applicano le norme antinfortunistiche) e il rischio specifico da elettrocuzione (art. 7, co. 3 dlgs n. 626/1994) non imputabile al committente.

La Cassazione, respingendo il ricorso, ha ricordato che l’unitaria tutela del diritto alla salute impone gli stessi parametri di sicurezza stabiliti per i subordinati anche per ogni tipo di lavoratore, assumendosene la garanzia (Sez. 4, n. 42465 del 09/07/2010 – dep. 01/12/2010, Angiulli, Rv. 248918).

In quanto diretto esecutore dei lavori, il committente doveva garantire la sicurezza nel luogo di lavoro anche ai soggetti che nell’impresa prestavano opera in via autonoma, in quanto l’obbligo di messa in sicurezza dell’area dei lavori si pone a prescindere dalla qualifica dei soggetti che vi operano: autonomi, subordinati, fornitori ecc.

In conclusione, il committente non può esimersi dall’attivarsi per prevenire il rischio non specifico, come il contatto con linee elettriche soprastanti l’area di lavoro.