Gdp giustizia, giudice di pace online: funzioni, destinatari e costi

GDP giustizia, ovvero la figura del giudice di pace e le sue attività oggi possono essere gestite comodamente attraverso sistemi informatici. Nasce così la figura del giudice di pace online.

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Formazione Giudice di Pace on-line

La figura del Giudice di Pace (abbreviato G.d.P. giustizia) è stata istituita dalla Legge 374/1991 al fine di alleviare il carico processuale dei “normali” organi giurisdizionali. Questi ultimi sono presieduti o composti, nel caso di organi collegiali, dai c.d. magistrati togati che hanno avuto accesso alla relativa funzione a seguito del superamento di un concorso pubblico per esami. Il G.d.P., invece, è un magistrato onorario, selezionato mediante un concorso per titoli tra i laureati in giurisprudenza con età non inferiore a 30 e non più di 70 anni.

A differenza della carica di togato, l’incarico di G.d.P. è temporaneo (dura 4 anni), può essere rinnovato una sola volta ed essere assunto anche da un avvocato, purché lo stesso non eserciti la professione forense nel circondario del tribunale dove è ubicato l’ufficio del Giudice di Pace al quale appartiene.

Ciò non toglie che anche il G.d.P. eserciti la funzione giurisdizionale, essendo competente per legge per le controversie civili e penali di lieve entità.

Giudice di Pace: le novità e la funzionalità del mondo legale

Nel mondo giuridico, uno degli organi di maggiore importanza, di materia civile, amministrativa e legale, è proprio il Giudice di Pace. Appartenente all’ordine gestionale, quest’ultimo fa le veci di un vero e proprio magistrato onorario a titolo temporaneo, il quale ha dunque competenza per valutare eventi di lieve e facile valutazione.

Tanta differenza quindi tra il tradizionale giudice e il Giudice di Pace. Sostanzialmente infatti, il secondo, come già citato, viene ritenuto un toga a tempo determinato, per un lasso di tempo simile a quattro anni. Inoltre, alla scadenza del mandato, il Giudice di Pace può essere ri-confermato per un’unica volta, per ulteriori quattro primavere.

Nell’articolo di oggi, oltre ad un introduzione più basilare che non, andremo ad elencare le maggiori novità e caratteristiche per confrontarsi, appunto, con un Giudice di Pace. Tante le innovazioni sotto questo punto di vista, una tra tutte il mondo on line, divenuto, anche qui, mezzo principale nella comunicazione tra richiedente e organo amministrativo.

Come fare ricorso al Giudice di pace on line?

Tra le tante evoluzioni del mondo giudiziario, fa parte, in quest’ultima, anche quella del mondo virtuale. Un opzione in completa ascesa quella dell’on line, capace di facilitare, nella maggior parte dei casi, compiti e lavori della vita di ogni giorno. In tal senso, per facilitare l’utilizzo del Giudice di Pace, lo stato italiano ha dato vita ad un apposito sito internet per fare ricorso, al magistrato onorario, in modo totalmente smart.

Il sito in questione è https://gdp.giustizia.it, mediante il quale, il domandante può inviare il proprio ricorso, contro una multa ritenuta, o varie, con la relativa nota di iscrizione a ruolo. In merito alla richiesta effettuata, fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica, si potranno inoltre ricevere aggiornamenti e varie del suddetto reclamo. Sarà dunque necessario accedere al sito del ministero della giustizia della rispettiva regione e, poi, selezionare la macro voce “compila il ricorso”, nella porzione “opposizione a sanzione amministrativa”.

Inoltre, il richiedente avrà modo, a tempo debito, di verificare la data della propria udienza anche on line, sempre sul sito del Ministero della Giustizia. A differenza dell’udienza, nella quale è obbligatorio presentarsi fisicamente, la sentenza finale sarà interamente visibile sempre sulla rete dell’organo di stato; basterà dunque accedere e selezionare la voce “sentenza”.

Quanto costa andare da un giudice di pace?

Come sovrascritto nell’apposito sito del Ministero della Giustizia, anche l’appellarsi ad un Giudice di Pace consegue ad un esborso economico. In questo senso quindi, per i vari ricorsi, è necessario pagare un contributo unificato. In aggiunta, se il valore della causa supera i 1033,00 euro, viene applicato una marca da bollo da 27,00 euro. Di seguito la scaletta con i vari prezzi riportata dall’organo di stato:

  • Per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un contributo unificato di 43,00 Euro;
  • Per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 98,00 Euro;
  • Per importi superiori a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 237,00 Euro;
  • Per importi indeterminabili si paga un contributo unificato di 237,00 Euro se il ricorso è di sola competenza del Giudice di Pace.

D’altro canto è possibile, quando la causa ha un valore inferiore ai 1100 euro, presentarsi senza la presenza di un avvocato o di alcuna forma giudiziaria. In aggiunta dunque, il domandante potrà presentare, in totale autonomia, il proprio atto e rilasciare, in seguito, la propria deposizione da solo. Le spese processuali sono, di norma, ridossate alla parte soccombente o di colui decretato perdente dal giudizio finale dell’organo amministrativo.

Dove trovare le sentenze di un giudice di pace?

Ultima novità ma non meno importante, è quella riguardante la visione delle proprie sentenze finali on line. Come già citato, quest’ultima sarà quindi esposta sul sito del Ministero della Giustizia; solo e unicamente a seguito del suo deposito cartaceo in cancelleria. Continuando su questa linea infatti, la sentenza sarà disponibile sul sito web una decina di giorni dopo, finché non verrà segnalato, l’avvenuto deposito, sul sito nazionale.

Di lì in poi, l’interessato avrà completa visione del fascicolo in modalità telematica. Al domandante verrà dunque richiesto il numero di protocollo WEB assegnato alla propria pratica, così da poterlo inserire nello spazio internet dell’organo di stato. Compilando i dati di accesso con quelli corrispondenti alla propria richiesta, se ufficialmente conclusa, il richiedente potrà finalmente consultare il documento e il rispettivo giudizio.

In conclusione, per smantellare dubbi aggiuntivi, ci teniamo ad evidenziare le varie formalità nel corso di un udienza e di una sentenza finale. In tal senso difatti, l’udienza ha lo scopo di schiarire le idee al Giudice di Pace che, così facendo, potrà delucidarsi sui fatti accaduti e sulle contestazioni date. Se la causa assume un grado di importanza e di difficoltà più alto, non è da escludere il rinvio a sentenza, ovvero, un allargamento del processo per carpire al meglio la veridicità dei fatti; potendo interpellare, in alcuni casi, anche ipotetici testimoni.

Gdp giustizia

Per quanto riguarda la materia civile, in particolare, è l’art. 7 del codice di rito a stabilire che il G.d.P. è competente:

  • per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
  • per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro;
  • qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case, 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
  • per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato paga-mento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Ebbene, poiché la competenza del G.d.P. si estende ad un numero considerevole di controversie, è stato da tempo istituito il Sistema Informatico del Giudice di Pace (servizio SIGP@Internet Nazionale) con una funzione agevolativa per i cittadini, gli amministratori e per gli operatori del settore.

Già attivo presso alcuni uffici dislocati sull’intero territorio nazionale, il SIGP permette al pubblico e agli avvocati:

  • di reperire informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al Giudice di Pace mediante l’accesso alla banca dati del software ministeriale SIGP;
  • di stilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa o un ricorso per decreto ingiuntivo con la relativa nota di iscrizione a ruolo;
  • di compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo.

Va però precisato che è possibile compilare il ricorso online e la relativa nota d’iscrizione esclusivamente per proporre opposizione avverso:

  • verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto a seguito di violazione del codice della strada;
  • ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto;
  • altre violazioni di competenza del giudice di pace, che non rientrino nelle materie escluse.

Dopo aver redatto e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, occorre inviarlo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o presentarlo di persona all’ufficio del giudice di pace competente, comprensivo degli allegati elencati in calce alla nota di iscrizione.

Come si fa ad avere un appuntamento con il Giudice di Pace?

Con l’avvento del mondo virtuale, anche la mansione legale e giudiziaria ha adottato svariati cambiamenti. Uno tra tutti è la modalità con cui prenotare il proprio appuntamento con il Giudice di Pace, simile, se non uguale, per tutti i comuni italiani da Nord a Sud. In questo senso, infatti, ogni cittadina dispone di un apposito sito internet, deliberato dallo stesso ministero della giustizia e, ampliato poi, di regione in regione.

Esempio più concreto ne è quello di Milano, nel quale, per presentare domanda di appuntamento, richiede innanzitutto, una registrazione al sito stesso. Completata la prima registrazione al sito, per prenotare uno spazio, bisognerà selezionare l’apposita casella “Prenotazione Online di Servizi”. Aperta la nuova finestra, il richiedente potrà scegliere il proprio servizio di interesse per poi, dopo averlo selezionato, fissarsi in una qualsiasi data libera nel calendario. Compilati, al finale, i vari campi presenti nel modulo di domanda, l’interessato non dovrà che aspettare il giorno selezionato da lui scelto.

Come si accede al SIGP?

Ma come si accede al SIGP?

1-La procedura di accesso è molto semplice anche se occorre seguire alcuni step. Innanzitutto, è necessario collegarsi a sito di gdp giustizia http://gdp.giustizia.it/e cliccare sul tasto “Accedi Al Servizio” disponibile nella relativa home page.

2- Dalla home page del sito dei Giudici di Pace è poi possibile accedere all’Ufficio del Giudice di Pace di riferimento, selezionando la Regione e l’Ufficio di interesse e cliccando su “Scegli l’Ufficio da consultare”.

3- Selezionato l’Ufficio GdP di interesse, è possibile fruire di tutti i servizi telematici erogati dagli Uffici GdP quali, ad esempio, compilazione ricorsi, opposizione a sanzione amministrativa, ricerche/consultazioni, protocollo web, ruolo generale, Decreto Ingiuntivo, Sentenza, data citazione 1° udienza/iscrizione a ruolo/prossima udienza.

Chi può accedere al servizio?

L’utilizzo del servizio è consentito a tutti, non essendo necessaria l’assistenza legale se non per determinati ricorsi e procedure come il ricorso per decreto ingiuntivo per una somma superiore ai 1.110 euro.

Quanto ai costi, infine, va detto che per cause di importo non superiore a 1.100 euro occorre acquistare un contributo unificato da 43 euro. Il contributo è di 98 euro per le controversie di importo da 1.100 euro a 5.200 euro e di 237 euro per quelle di importi superiori a 5.200 euro.


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