Anac linee guida

Anac linee guida sul conflitto d’interessi

Anac linee guida sul conflitto d’interessi per gli appalti pubblici: non sussiste se non è stata minata l’imparzialità dell’amministrazione

Con la delibera n. 80 del 29 gennaio 2020, l’Anac (Autorità Anticorruzione) si è espressa sull’istanza di parere precontenzioso presentata da un operatore ed avente ad oggetto una ipotetica situazione di conflitto d’interessi con la p.a. nell’ambito dell’aggiudicazione di una commessa pubblica.

Questi i fatti relativi ad Anac lineee guida sul conflitto di interessi:

L’Istante (una società di gestione di servizi informatici) risultava essere contestualmente sia concorrente della gara indetta dall’amministrazione sia appaltatore del servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa del sistema informatico sul quale avrebbero dovuto essere caricate le offerte da parte dei partecipanti. L’operatore aveva così deciso di rivolgersi all’Anac, segnalando problematiche in ordine alla tutela della segretezza della propria offerta, nonché la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi in capo alla società partecipante in ragione del suo contemporaneo ruolo di manutentore del sistema informativo (sul quale dovevano essere caricate le offerte) e di concorrente della procedura stessa.

Ebbene, con la delibera surrichiamata il Consiglio Anac esclude che nel caso di specie sussista un conflitto di interessi in capo all’operatore sulla base delle seguenti motivazioni: “si rileva, prioritariamente, che le contestazioni sollevate dall’istante appaiono generiche e non riferite a situazioni specifiche che possano aver determinato il conflitto d’interessi sollevato. Né detta situazione può farsi derivare dalla semplice circostanza che la Soc. …. sia l’affidataria del servizio di manutenzione del sistema informativo ……..: seguendo, infatti, i confini tracciati dall’Autorità, perché possa dirsi esistente il rischio di un conflitto d’interessi è necessario dimostrare che il personale del prestatore di servizi sia coinvolto nell’iter che conduce all’aggiudicazione della commessa pubblica, svolgendo una funzione tale per cui è in grado di impegnare l’ente nei confronti dei terzi ovvero rivestendo, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna.

Nessuna di tali circostanze appare ricorrere nel caso di specie: la Soc. xxx, infatti, non risulta aver assunto il ruolo di prestatore di servizi rispetto alla gara in esame ed il suo “personale” non ha contribuito alla materiale predisposizione degli atti di gara né rivestito alcun ruolo attivo o determinante nello svolgimento della procedura di evidenza pubblica ovvero idoneo ad influenzare il processo decisionale della Stazione appaltante.

Peraltro, l’assoluta eterogeneità tra le prestazioni affidate alla Soc. ……….. nell’ambito del contratto di manutenzione del sistema informativo …………… e quelle oggetto della commessa oggetto di censure consente, altresì, di escludere una possibile asimmetria informativa o una posizione di vantaggio del raggruppamento controinteressato”.

In sostanza, l’Anac  afferma che affinché ricorra una situazione di conflitto d’interessi è necessario che il soggetto sia in grado di condizionare il processo decisionale della p.a. e di minarne l’imparzialità e l’indipendenza con il suo operato.

Ciò d’altro canto, prosegue l’Autorità, si ricava implicitamente dall’interpretazione dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) rubricato per l’appunto “Conflitto di Interesse”: “Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico”.