In Redditi 2017, dopo l’assaggio in Unico 2016 (limitato agli acquisti di beni materiali strumentali effettuati nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2015), entra a regime la maggiorazione del 40% degli ammortamenti e canoni di leasing per nuovi investimenti nei modelli dichiarativi per la generalità delle imprese.
La maggiorazione si applica all’acquisto di beni: materiali, strumentali e nuovi. Su questo c’è da prestare un minimo di attenzione, poiché il requisito della materialità esclude di fatto dal bonus i beni immateriali e il requisito della strumentalità esclude dall’agevolazione i beni merce, quelli cioè non soggetti ad ammortamento. C’è da precisare, però, che il bonus spetterà anche per i veicoli non strumentali, ma non per fabbricati e costruzioni, beni hanno coefficienti di ammortamento tabellare inferiori al 6,5% e le tipologie di beni indicati nell’allegato alla legge 208/2015.
Importante è anche il requisito della novità. Il bene, per usufruire dei cosiddetti superammortamenti, infatti, deve essere acquistato dal produttore o dal rivenditore oppure da un soggetto diverso a patto che esso non sia già stat utilizzato da parte del cedente o di altro soggetto.
Per quanto riguarda i contratti di locazione finanziaria, l’agevolazione spetta all’utilizzatore e riguarda esclusivamente le quote capitale dei canoni. Resta dunque fuori dal calcolo del beneficio la quota interesse. Per i contratti di locazione operativa o noleggio, invece, l’agevolazione spetta al locatore – proprietario – in relazione alle quote di ammortamento del bene.