Quali sono i pagamenti validi per il rimborso carburante?

Dal 1° luglio 2018 i soggetti titolari di partita IVA potranno effettuare i pagamenti relativi ai rifornimenti delle flotte aziendali, dei mezzi esclusivamente strumentali e per quelli a deducibilità ridotta, solo tramite gli strumenti ritenuti idonei dall’apposito provvedimento (n. 73203/2018) dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità diverse dal contante.

Solo in questo modo potranno avere diritto alla detrazione IVA e alla deduzione per l’acquisto di carburanti.

Ai fini della detrazione d’imposta sul valore aggiunto e della deducibilità della spesa, relativa all’acquisto di lubrificanti e carburanti, secondo il sopracitato provvedimento direttoriale, i mezzi considerati idonei per il pagamento sono:

  • le carte di credito/debito (bancomat) e prepagate;
  • bonifico bancario o postale;
  • assegni;
  • addebito diretto in conto corrente;
  • carte carburanti.

Il sistema delle carte carburanti, i contratti cosiddetti di “netting”, prevedono che il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto all’erogazione del prodotto, questa modalità viene accordata con i gestori degli impianti di distribuzione. In pratica il gestore dell’impianto di distribuzione effettua cessioni periodiche o continuative alla società petrolifera, in favore dell’utente. L’utente per poter rifornirsi di carburante usa un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

La modalità delle carte carburante è ancora valida, nonostante le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti. L’Agenzia delle Entrate specifica però che il sistema è valevole solo se i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, e tra quest’ultima e l’utente, sono regolati con i seguenti strumenti di pagamento:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non;
  • vaglia cambiari e postali;
  • pagamenti elettronici.