Fatturazione elettronica: cosa cambia dal 1° luglio
Dal 1° di luglio la fatturazione elettronica è in vigore a pieno regime e senza deroghe. Terminato il periodo transitorio, infatti, i ritardi o gli errori nell’emissione comporteranno specifiche sanzioni.
Ad oggi, quindi sono 12 i giorni di tempo per l’emissione, e decorrono dall’istante di effettuazione dell’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi). Nel caso in cui la fattura sia emessa nei 12 giorni successivi all’operazione, e non contestualmente, è comunque obbligatorio indicare la data dell’operazione.
In sintesi:
- Per le fatture immediate, la data di emissione e quella di effettuazione della operazione coincidono. In questo caso la trasmissione va comunque effettuata entro 12 giorni dalla data dell’operazione.
- Le fatture differite possono avere data di emissione fine mese (mai anteriore alla data dell’ultimo DDT ivi incluso); la trasmissione va fatta entro il giorno 15 del mese successivo;
- Nelle fatture anticipate invece la data di emissione coincide con la data scelta dall’emittente, e determina la data dell’operazione. La trasmissione va effettuata entro 12 giorni.
Si precisa che al momento è in fase di discussione il disegno di legge per la semplificazione fiscale, all’interno del quale si propone di innalzare il termine a 15 giorni.
La fattura elettronica non è obbligatoria in caso si operi in regime dei minimi o nel regime forfettario.
Le sanzioni ora comminabili trovano applicazione in caso di ritardi, e oscillano tra i 250 euro fino ad arrivare ai 2mila. La maggior gravità coincide con i ritardi che causano una errata liquidazione iva.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova circolare chiarificatrice, in virtù dell’entrata in vigore definitiva. La circolare è la n° N. 14/E del 17/06/2019.