Crediti ECM – Cosa sono e come ottenerli
Tabella dei contenuti
- Crediti ECM: cosa sono
- Quanti crediti ECM bisogna ottenere
- Quanti crediti si possono ottenere attraverso corsi ECM online
- Quanti crediti si possono richiedere per l’autoformazione
- Quando inizia l’obbligo ECM
- Se mi laureo a triennio già iniziato, devo fare tutti i crediti ECM?
- Come posso raggiungere il numero di crediti necessar?
Beta Imprese, in qualità di Provider Accreditato ECM, per la formazione e l’aggiornamento professionale in ambito sanitario, propone diversi percorsi formativi online che consentono al Professionista che li segue, di potersi aggiornare con la puntualità e la flessibilità che la modalità online prevede.
Crediti ECM: cosa sono?
Tutti i soggetti che appartengono ad una delle professioni riconosciute in ambiente sanitario dalla normativa vigente, hanno l’obbligo di formazione continua triennale.
I crediti formativi validi ai sensi dell’art.16 bis e seguenti del Dlgs 502/92, sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione Nazionale per la formazione continua all’organizzatore dell’evento formativo o del progetto formativo aziendale.
Quanti crediti ECM bisogna ottenere?
Il sistema ECM è strutturato in trienni. L’obbligo formativo corrisponde a 150 crediti formativi da acquisire entro e non oltre tre anni, ed è stabilito con deliberazione della CNFC.
Non ci sono vincoli sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni.
Quanti crediti ECM si possono ottenere attraverso corsi ECM Online?
Non ci sono vincoli sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended); tuttavia il professionista sanitario è tenuto ad assolvere, in qualità di discente, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale anche mediante la fruizione di corsi Fad ECM.
Quanti crediti si possono richiedere per l’autoformazione?
I crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.
Quando inizia l’obbligo ECM?
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine, mentre, per quanto concerne le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio (o altro provvedimento abilitante). A partire da quella data, il professionista dovrà maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.
Se mi laureo a triennio già iniziato, devo fare comunque tutti i 150 credi ECM?
No. Il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.
Qualora il professionista partecipi ad eventi come reclutato, il numero di crediti acquisiti, non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo.
Come posso raggiungere il numero di crediti necessari?
Sono disponibili diversi strumenti e canali formativi per ottenere i crediti ECM richiesti. Tra questi possiamo citare: