nuovi criteri ambientali minimi

Arrivano i nuovi Criteri Ambientali Minimi

Saranno operativi dal 13 febbraio i cosiddetti CAM, i Criteri Ambientali Minimi, che le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire per la realizzazione di lavori per nuove costruzioni, per la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici e per l’affidamento di servizi di progettazione. L’aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi si è reso necessario in seguito alle innovazioni tecniche e commerciali del mercato, ai cambiamenti tecnologici riscontrati negli ultimi anni, ai contenuti del Nuovo Codice degli appalti e al Nuovo Conto Termico I nuovi CAM, inseriti nel Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2017, vanno a sostituire i vecchi Criteri che dal 2008 hanno orientato le gare pubbliche.
Cosa cambierà con i nuovi CAM? Intanto deve essere attentamente valutata la capacità tecnica del progettista, un professionista abilitato e iscritto agli albi o registri professionali, accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, che deve verificare la possibilità di recuperare edifici esistenti, localizzare l’opera pubblica in aree già urbanizzate o riutilizzare aree dismesse. Alla sua proposta sarà attribuito un punteggio premiante.
Inoltre, per essere scelto, il progetto deve garantire risparmio idrico, illuminazione naturale e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, ma anche assicurare l’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli. I componenti edilizi devono garantire la possibilità di essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita.
Nelle nuove costruzioni, l’indice di prestazione energetica globale dovrà corrispondere almeno alla classe A3.
L’Amministrazione deve inoltre verificare che il progetto preveda l’uso di materiali composti da materie prime rinnovabili, una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio. Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici deve essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato.