Caldo e lavoro: quello che ogni azienda deve sapere per l’estate 2026

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    Il caldo estremo non è più un’emergenza occasionale. È diventato una variabile strutturale della stagione estiva, con ondate sempre più intense e prolungate che interessano trasversalmente edilizia, agricoltura, logistica e — sempre di più — ambienti chiusi privi di adeguata climatizzazione.

    Per i datori di lavoro, i coordinatori della sicurezza e i responsabili aziendali, questo significa una cosa sola: il rischio da stress termico non può più essere gestito con l’improvvisazione. Va pianificato, documentato e gestito come qualsiasi altro rischio professionale.

    Il quadro normativo nazionale: cosa dice il D.Lgs. 81/08

    Prima di parlare di ordinanze regionali, è necessario chiarire un punto che genera spesso confusione: le ordinanze regionali non sostituiscono gli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, ma si aggiungono a essi.

    L’art. 28 del Testo Unico sulla sicurezza impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, microclima compreso. Questo significa che il rischio da esposizione al calore deve essere tassativamente inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, nei cantieri, nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

    Non è facoltativo, non dipende dall’emissione di un’ordinanza regionale e non riguarda solo chi lavora all’aperto: l’attenzione normativa si estende anche agli ambienti ibridi (magazzini con ampie aperture, hub logistici privi di climatizzazione adeguata e cantieri urbani) che richiedono una mappatura specifica degli sbalzi termici e un protocollo preventivo chiaro e documentabile.

    L’art. 2087 del Codice Civile completa il quadro con un obbligo generale di tutela: il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie a proteggere l’integrità fisica dei lavoratori, anche di fronte a rischi non espressamente tipizzati dalla norma.

    A rafforzare questo impianto, la sentenza della Cassazione n. 14578/2026 ha chiarito che il rischio da calore nei cantieri costituisce un fattore prevedibile che deve essere valutato e gestito attraverso specifiche misure organizzative, tecniche e procedurali — e che anche un’omissione parziale può essere sufficiente a fondare la responsabilità penale del datore di lavoro.

    Le ordinanze regionali 2026: chi le ha emesse e cosa prevedono

    Nell’estate 2026 diverse regioni hanno adottato ordinanze specifiche per limitare il lavoro nelle ore più critiche della giornata. Tra i principali provvedimenti emanati a livello locale (che includono territori come Emilia-Romagna, Lombardia e Campania), il meccanismo di attivazione è simile: il divieto non scatta automaticamente ogni giorno, ma solo quando la piattaforma Worklimate (sviluppata da INAIL e CNR) segnala un rischio da calore “ALTO” per la specifica zona e mansione.

    Vediamo nel dettaglio alcuni degli esempi più significativi.

    Emilia-Romagna

    Dal 3 giugno al 15 settembre 2026, nei giorni con livello di rischio “Alto”, è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16:00 nei settori agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. Quest’anno il divieto è stato esteso anche al lavoro nelle cave e ai rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita.

    Nota per i cantieri edili: nei giorni a rischio “Alto” è consentito anticipare o posticipare di un’ora i lavori all’aperto, in deroga ai regolamenti comunali sull’inquinamento acustico.

    Lombardia

    La Regione Lombardia ha emanato un’ordinanza valida dal 10 giugno al 23 settembre 2026 che vieta le attività lavorative all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni classificati a rischio “Alto” dal sistema Worklimate.

    Campania

    Con ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026, la Campania vieta il lavoro esposto al sole tra le 12:30 e le 16:00 per i settori agricolo, edile e affini in caso di rischio “Alto” su Worklimate. Il provvedimento resta in vigore fino al 31 agosto.

    Dove non c’è un’ordinanza regionale specifica?

    Anche in assenza di specifiche ordinanze regionali, il datore di lavoro è legalmente tenuto a garantire la sicurezza dei dipendenti. La mancanza di un provvedimento regionale non è un’esimente: è semplicemente la situazione in cui il D.Lgs. 81/08 opera da solo, senza disposizioni restrittive aggiuntive sugli orari.

    Gli obblighi concreti del datore di lavoro

    Tradurre la normativa in azioni operative all’interno dell’azienda significa implementare precise misure:

    • Aggiornare il DVR: la valutazione del rischio microclimatico deve essere inserita nel documento, con indicazione delle mansioni esposte, dei livelli di rischio e delle misure preventive adottate. Un DVR che non include questa sezione è incompleto e sanzionabile.
    • Riorganizzare i turni: è necessario rimodulare gli orari di lavoro privilegiando le fasce meno calde della giornata (mattina presto o tardo pomeriggio) e programmando le attività fisicamente più gravose nelle ore più fresche.
    • Garantire pause, idratazione e zone d’ombra: il datore di lavoro deve assicurare la fornitura regolare di acqua fresca, l’allestimento di aree ombreggiate o ventilate e la possibilità di pause frequenti (almeno 5 minuti ogni ora per i lavori più gravosi).
    • Formare i lavoratori: la formazione sul rischio caldo è un obbligo del datore di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Non basta distribuire un volantino informativo: i lavoratori devono saper riconoscere i sintomi precoci dello stress termico e conoscere le procedure di primo soccorso.
    • Monitorare quotidianamente Worklimate: nei periodi coperti da ordinanza regionale, il controllo della mappa di rischio sul portale INAIL/CNR deve essere effettuato ogni mattina prima dell’inizio delle attività.
    • Tutelare le categorie vulnerabili: particolare attenzione va riservata ai lavoratori con maggiore suscettibilità al calore (età avanzata, patologie croniche cardiovascolari o respiratorie, gravidanza, lavoratori non ancora acclimatati o neoassunti).

    Il ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE)

    Nei cantieri temporanei o mobili il CSE ha responsabilità specifiche che vanno oltre la semplice verifica formale. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha raccomandato ai propri ispettori di concentrare i controlli estivi proprio sulla presenza della valutazione del rischio calore nei DVR e nei POS.

    Il CSE deve:

    1. Verificare che il POS di ogni impresa appaltatrice includa la valutazione del rischio microclimatico con misure operative concrete e non formule generiche.
    2. Coordinare la riorganizzazione dei turni di lavoro nelle giornate a rischio “Alto”.
    3. Documentare le sospensioni dei lavori e comunicarle tempestivamente al Committente.
    4. Esercitare il potere-dovere di sospendere le lavorazioni in presenza di un pericolo grave e imminente per la salute dei lavoratori.

    Chi è più esposto: le categorie a maggior rischio

    Il rischio termico non colpisce tutti i comparti allo stesso modo. I settori a indice di rischio critico sono:

    • Edilizia e cantieri: il settore più esposto in assoluto, dove allo sforzo fisico intenso si sommano l’esposizione solare diretta, il calore riflesso da materiali e superfici, e l’obbligo di indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
    • Agricoltura e florovivaismo: attività svolte interamente all’aperto, spesso in zone isolate e prive di strutture fisse di riparo o refrigerazione.
    • Logistica e magazzini: spesso erroneamente considerati sicuri perché “al chiuso”, i grandi hub logistici non climatizzati o con ampie vetrate e coperture metalliche possono trasformarsi in trappole di calore, aggravate dalla movimentazione manuale dei carichi.
    • Rider e comparto consegne: categoria ormai stabilmente inserita nelle tutele urgenti a causa dell’attività fisica continuativa su strada e dell’esposizione diretta ai raggi solari e alle isole di calore urbane.
    • Lavoratori con fattori di rischio individuali: età avanzata, patologie cardiovascolari o respiratorie, stato di gravidanza o assunzione di determinati farmaci. Queste condizioni aumentano drasticamente la sensibilità allo stress termico e richiedono misure preventive personalizzate, da concordare strettamente con il Medico Competente.

    Consigli pratici per datori di lavoro e lavoratori

    Per i datori di lavoro e i responsabili

    • Prevenire, non rincorrere: aggiornate il DVR prima dell’inizio della stagione estiva, definendo un protocollo scritto chiaro che stabilisca in anticipo chi decide la sospensione dei lavori, come viene comunicata e come gestire il recupero delle ore.
    • Coinvolgere il Medico Competente: attivate una sorveglianza sanitaria mirata per i lavoratori vulnerabili prima che si verifichino malori.
    • Oltre l’ordinanza: ricordate che il rischio calore esiste anche al di fuori della fascia 12:30 – 16:00. Se il termometro è elevato alle 11:00 o alle 17:00, le tutele generali del D.Lgs. 81/08 si applicano ugualmente.

    Per i lavoratori

    • Segnalare subito i sintomi: vertigini, nausea, mal di testa o crampi sono i segnali precoci dello stress termico. Non vanno sottovalutati per evitare un colpo di calore.
    • Idratarsi d’anticipo: bere acqua regolarmente prima di avvertire lo stimolo della sete ed evitare assolutamente alcolici o bevande eccessivamente zuccherate o caffeinate prima e durante il turno.
    • Conoscere i propri diritti: l’art. 44 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il lavoratore che si trova in condizioni di pericolo grave e immediato può allontanarsi dal posto di lavoro senza subire conseguenze o ritorsioni.

    Cosa succede se non si rispetta l’ordinanza

    La violazione delle ordinanze regionali o la mancata valutazione del rischio nel DVR espone l’azienda a gravi conseguenze. Oltre alle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 81/08, il mancato rispetto di un’ordinanza legalmente emanata configura il reato punito dall’art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), oltre alle responsabilità civili e penali dirette in caso di infortunio o omicidio colposo. Gli ispettori dell’INL hanno la facoltà di disporre la sospensione immediata dell’attività del cantiere o dell’azienda.

    La Cassa Integrazione per evento meteo (CIGO)

    Quando le temperature, anche solo “percepite”, superano i 35°C e impediscono il regolare svolgimento delle mansioni in sicurezza, le aziende possono richiedere all’INPS l’attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) con causale “eventi meteo” (o gli equivalenti fondi FIS e CISOA per l’agricoltura). Si tratta di uno strumento agile: non richiede la consultazione sindacale preventiva e l’INPS acquisisce autonomamente i bollettini meteo ufficiali.

    Gestire la sicurezza in modo strategico

    Molte aziende affrontano la sicurezza in modo reattivo: si muovono solo quando emerge un problema, quando scade un adempimento o durante un controllo ispettivo. Questo approccio costringe l’organizzazione a una rincorsa continua, con il rischio di produrre documentazione affrettata o di incorrere in pesanti sanzioni.

    B-Safe nasce per trasformare la gestione della sicurezza da obbligo burocratico a valore strutturale. Attraverso il nostro servizio di consulenza continuativo e la nostra offerta formativa accreditata, affianchiamo la tua azienda passo dopo passo: monitoriamo le scadenze normative, aggiorniamo tempestivamente la documentazione (come l’integrazione del rischio microclima nel DVR) e pianifichiamo la formazione dei lavoratori nei tempi corretti.

    Se vuoi capire da dove partire, il primo passo è sapere com’è messa davvero la tua azienda. Puoi scaricare la nostra Checklist Gratuita di Autovalutazione per un primo controllo autonomo, oppure contattare direttamente i nostri esperti di sicurezza per richiedere un check-up completo dei tuoi documenti aziendali (DVR e POS).

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