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Scioglimento societario: il fisco si rivale sugli ex soci

Lo scioglimento di una società non determina una sollevazione di responsabilità dei soci nei rapporti col fisco. Questo principio è stato espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 15035 depositata il 18 giugno 2017. Il nuovo orientamento, emerso da qualche mese in contrasto con passate posizioni giurisprudenziali, ritiene che i soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori, già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione.

Secondo il nuovo principio, il bilancio di liquidazione costituisce il fondamento sostanziale e il limite della responsabilità dei soci della società cancellata, ma non un criterio di legittimazione processuale. Ovviamente questa continuità nei diritti vale sia dal punto di vista attivo che dal punto di vista passivo. Dal punto di vista attivo perché il socio potrebbe avere interesse a proseguire nel contenzioso avviato dalla società estinta al fine di avere un risarcimento. Dal punto di vista passivo perché il fisco potrebbe essere interessato a farsi riconoscere un credito nei confronti dei soci quando non siano state percepite somme per ragioni non contemplate nel bilancio.

Rimane sempre valido, comunque, il principio stabilito dall’articolo 2495 del Codice Civile, secondo il quale, dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti possono rivalersi nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.