Addetti antincendio: chi è, nomina e formazione

Tra i rischi che possono minare la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni uno dei più frequenti o, se non altro, più conosciuti è il rischio incendio.
Il Testo Unico, negli articoli 18 e 43 prevede, definisce e disciplina una figura specifica addetta proprio alla prevenzione e alla protezione da questo tipo di rischio, si tratta dell’addetto al servizio di lotta antincendio.

Chi è l’addetto al servizio antincendio

Il D.lgs 81 descrive l’addetto al servizio antincendio come il lavoratore con il compito di mettere in pratica tutte le misure e le attività di:

  • prevenzione degli incendi
  • lotta antincendio
  • evacuazione in caso di emergenza in collaborazione con gli addetti al primo soccorso

Gli addetti alle emergenze da chi sono designati?

La nomina dell’addetto spetta al datore di lavoro, e può essere più di uno, in numero commisurato alle caratteristiche dell’azienda e all’entità dell’esposizione a rischio incendio della stessa.

La designazione avviene per mezzo di un atto di nomina formale con il quale vengono conferiti ai lavoratori l’autorità e le responsabilità correlate al tipo di servizio. Ovviamente il Datore di lavoro, nello scegliere il futuro addetto, deve tener conto delle reali capacità dello stesso e, una volta nominato, deve provvedere alla sua adeguata formazione tramite specifici corsi stabiliti dalla normativa.

La nomina diverrà effettiva soltanto dopo che il soggetto avrà portato a termine con successo il percorso formativo, a quel punto il suo nominativo dovrà essere inserito nel DVR e la lettera di nomina dovrà essere conservata presso l’azienda.

Un lavoratore può rifiutare la nomina di addetto alla prevenzione incendi?

È fondamentale che i lavoratori designati non possono rifiutare la nomina, se non per gravi e giustificati motivi da inserire in un’apposita documentazione. Inoltre, non hanno diritto ad indennità per questo ruolo.

Autonomina ad addetto antincendio

L’autonomia dell’addetto antincendio può essere conferita in base a queste caratteristiche:

  1. Aziende artigiane ed industriali fino a 30 lavoratori
  2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  4. Altre aziende fino a 200 lavoratori.

Si tratta in pratica degli stessi casi in cui il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP e, in maniera analoga, anche in questo frangente, sono previsti dei corsi di formazione obbligatori.

Le aziende inadempienti all’obbligo di nomina rischiano una sanzione che va da 750€ a 4.000€.

Cosa fa l’addetto alla lotta antincendio?

Il ruolo dell’addetto è strettamente correlato ai compiti e alle mansioni che è chiamato a svolgere, che sono di diversa natura in base alla situazione.

Compiti addetto antincendio durante la normale attività lavorativa

  • svolgere attività di prevenzione incendi analizzando le fasi del processo lavorativo più a rischio;
  • verificare e intervenire, se necessario, sul comportamento dei colleghi,
  • verificare e controllare l’integrità e la regolarità delle attrezzature antincendio;
  • verificare che la segnaletica antincendio sia esposta in maniera chiara e visibile;

Chi ha l’incarico di intervenire in caso di emergenza Incendio?

Abbiamo già accennato che solitamente l’addetto all’interno di un’azienda è un semplice lavoratore scelto dal Datore di lavoro, che dopo un’attenta formazione dovrà applicare le varie mansioni sopraindicate.

Ma esiste una squadra di emergenza aziendale formata da più organi. Infatti, essa è l’insieme di persone designate e formate in grado di affrontare situazioni emergenziali che si possono verificare nella quotidianità.

La squadra di emergenza aziendale prevista nel Dlgs 81/08, interviene prontamente in caso di:

  • incendio
  • terremoto
  • alluvione
  • infortunio

aiutando quei lavoratori che in queste situazioni possono avere difficoltà.

Chi devono essere i componenti delle squadre di emergenza aziendale?

Fondamentalmente la squadra di emergenza è composta da due organi:

  1. Addetti antincendio
  2. Addetti al primo soccorso

Una stessa persona può essere nominata sia come addetto antincendio che come primo soccorso. Un’ulteriore curiosità anche lo stesso Datore di lavoro può ricoprire questa mansione, ovviamente previo conseguimento dei corsi di formazione e aggiornamento.

  • Nelle imprese familiari che siano composte solo da parenti fino al terzo grado non sussiste l’obbligatorietà.
  • L’obbligo sussiste nel momento in cui vengono assunte alte persone.

Il numero degli addetti antincendio generalmente sono 2 ogni 10 lavoratori, può però variare tenendo conto dei livelli di rischio, la struttura dell’edificio il numero delle persone e il numero dei disabili.

In alcuni casi si devono superare dei corsi presso i comandi dei VVF (Vigili del Fuoco). Da ultimo l’addetto antincendio non ha alcuna responsabilità penale nel prevenire ed organizzare i soccorsi, tutto ricadrà sul datore di lavoro visto che è lui che ha scelto il responsabile.

Ha comunque l’impegno di prestare soccorso ad altre persone purché la situazione lo permetta. L’applicazione delle misure previste nel piano di emergenza aziendale non deve mai mettere a rischio l’incolumità dell’addetto antincendio e degli altri componenti della squadra di emergenza, nonché dei lavoratori o qualsiasi altra persona all’interno dello stabile.

Compiti addetto antincendio durante le situazioni di emergenza

  • avvisare dell’emergenza in atto e recarsi sul posto e valutarne l’entità;
  • intervenire utilizzando estintori se l’emergenza è di bassa entità;
  • nel caso in cui non riesca a domare l’incendio, deve avviare e coordinare la procedura di evacuazione;
  • avvisare gli addetti alle chiamate di emergenza e i soccorsi esterni;
  • disattivare eventuali valvole di gas o interruttori elettrici a rischio;
  • isolare la zona per circoscrivere l’emergenza;
  • verificare che tutto il personale sia giunto nel punto di ritrovo;
  • supportare i soccorsi esterni fornendo tutte le informazioni;
  • segnalare la fine dell’emergenza quando il pericolo scompare;
  • accertarsi della sicurezza degli impianti e dei locali e chiedere la ripresa dell’attività;

Formazione addetti antincendio, è obbigatoria?

L’addetto antincendio deve frequentare degli appositi corsi di formazione e aggiornamento, i cui contenuti minimi sono previsti dall’Allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, che prevedono una parte teorica e una parte pratica per l’apprendimento e l’attuazione dei principi della lotta antincendio.

La durata del corso cambia in funzione al livello di rischio incendio presente in azienda:

Livello Rischio IncendioRISCHIO BASSORISCHIO MEDIORISCHIO ALTO
DescrizioneLuoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità con scarse possibilità di sviluppo e propagazione di incendioluoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili e fattori che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma con scarse possibilità di propagazioneluoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e fattori che determinano notevoli probabilità di sviluppo di incendi e forti probabilità di propagazione
Durata Corso Iniziale4 ORE8 ORE16 ORE
Durata Aggiornamento2 ORE5 ORE8 ORE

Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro stabilisce l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione antincendio, senza però stabilire una frequenza minima di aggiornamento.(Nuove norme antincendio per il posto di lavoro e per le gallerie stradali)

La circolare del 27/1/2012 della Direzione Regionale Emilia Romagna dei Vigili del Fuoco, nelle more di specifiche disposizioni in merito, ha indicato come ragionevole la cadenza triennale, fatte salve diverse valutazioni in merito da parte del Datore di Lavoro.

È il Datore di Lavoro, infatti, che è tenuto a rinnovare la formazione, l’informazione e l’addestramento al proprio personale in occasione di modifiche alle condizioni di rischio, dell’introduzione di nuove attrezzature o sostanze, o in genere di fronte a mutamenti dell’organizzazione del lavoro che rendano necessario un aggiornamento o un’integrazione delle conoscenze formative e delle capacità pratiche degli addetti incaricati.

Certificato di Prevenzione Incendi

Tra gli adempimenti relativi alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro in merito al pericolo di incendio ricade sul titolare anche l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Si tratta di un certificato che attesta che l’azienda in questione rispetta quanto stabilito dalla normativa sulla prevenzione degli incendi, e che quindi sia in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti.

Il CPI viene rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco (su istanza del titolare stesso) a seguito di un sopralluogo atto a verificare:

  • il rispetto della normativa di prevenzione incendi;
  • la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;

La norma di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 1° agosto 2011 che abroga e sostituisce tutti i riferimenti normativi precedenti. Nel DPR 151 la volontà del legislatore è chiara, ed è finalizzata a garantire adempimenti amministrativi proporzionali alla dimensione dell’impresa e al settore di attività e ad eliminare autorizzazioni, licenze, permessi e procedure non necessarie, estendendo l’utilizzo dell’autocertificazione e informatizzando al massimo adempimenti e procedure amministrative;

Di recente, poi, è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno 21/02/2017 che ha aggiornato ulteriormente la normativa antincendio estendendo l’obbligo di richiedere il CPI anche ad altri edifici ed attività che prima non dovevano farlo.

Quando serve il Certificato di Prevenzione Incendi? Attività Soggette all’obbligo

La normativa chiarisce quali sono i casi in cui il certificato prevenzione incendi è obbligatorio e quando non lo è, nello specifico l’elenco delle attività soggette è indicato nell’Allegato 1 al DPR 151/2011, che si compone di una lista delle 80 attività considerate a maggior rischio in caso d’incendio.

Queste attività soggette sono a loro volta divise in 3 categorie (A, B, C) in base a:

dimensioni, settore, esistenza di regole tecniche, sicurezza pubblica.

Per ognuna delle categorie gli adempimenti procedurali sono differenti e commisurati secondo il seguente schema:

Categoria A = rischio incendio basso

attività con un limitato livello di complessità normate da regola tecnica

  • non è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;
  • i VVF effettuano sopralluoghi a campione;
  • a seguito di sopralluogo il titolare dell’attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica;

Categoria B = rischio incendio medio

attività dotate di regola tecnica ma con un maggiore livello di complessità; attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla categoria C

  • è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;
  • i VVF effettuano sopralluoghi a campione;
  • a seguito di sopralluogo il titolare dell’attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica;

Categoria C = rischio incendio alto

attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica

  • è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;
  • i VVF effettuano sopralluoghi a campione e rilasciano il CPI.

Di norma il CPI ha una durata quinquennale al termine dei quali bisognerà procedere ad inviare richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Tale operazione va sempre fatta dal Titolare tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio con allegata tutta la documentazione prevista.

Tuttavia a seguito di modifiche strutturali o al processo lavorativo, a nuova destinazione dei locali o a variazioni quantitative/qualitative delle sostanze pericolose bisognerà provvedere immediatamente al rinnovo.

La normativa prevede delle sanzioni, sia pecuniarie che penali, applicabili in tutti i casi in cui, a seguito del controllo dei vigili del fuoco, si rilevi la mancata presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo periodico di conformità a antincendio.