Garante privacy

Garante per la privacy: nuova pronuncia sulla gestione delle caselle e-mail degli ex dipendenti

Il Garante per la privacy si è nuovamente pronunciato in merito a come gestire le informazioni e le attività di un ex dipendente contenute nella propria casella di posta.

La richiesta di nuova pronuncia è arrivata il 4 Dicembre scorso, per la richiesta di un privato contro il proprio ex datore di lavoro, riguardo la gestione della propria posta elettronica in seguito alla cessazione del rapporto.

La decisione è giunta inserendosi all’interno della causa finita davanti al Giudice del Lavoro, causa avviata dall’azienda contro l’ex-dipendente con l’accusa di concorrenza sleale, dopo che la stessa azienda avendo avuto accesso un anno dopo alla posta dell’ex-dipendente si è resa conto che questi stava vendendo prodotti concorrenziali ai clienti acquisiti tramite l’ex-lavoro (quindi violando appunto il patto di non concorrenza).

L’ex dipendente quindi è ricorso alla disciplina in materia di privacy, richiedendo la disattivazione della propria casella e-mail e conseguentemente un giudizio in merito da parte del garante della privacy.

Per tutta risposta l’azienda in causa ha risposto che la prassi aziendale è sempre stata quella di reindirizzare la posta degli ex dipendenti ad un reparto interno di IT, confermando che ad essere lette erano solo le mail a carattere commerciale rilevante, e che nel caso specifico della mail incriminata era stata usata con lo scopo di tutelarsi ulteriormente nei confronti dell’ex-dipendente che ha violato il patto di non concorrenza.

In merito alla questione il Garante della privacy ha utilizzato lo stesso orientamento della Corte Europea dei diritti degli uomini, orientamento relativo all’estensione della protezione nei confronti della sfera privata a quella lavorativa, motivo per cui l’accesso ad una e-mail da dipendente comporta un effettivo trattamento dei dati personali di quest’ultimo.

Il garante si è dunque espresso nuovamente su come affrontare il caso in questione, quando appunto i dipendenti abbandonano l’azienda: innanzitutto l’indirizzo e-mail dell’ex dipendente deve essere immediatamente disattivato; al fine della disattivazione è necessario reindirizzare e fare in modo che partano delle risposte automatiche dalla mail del dipendente che indirizzino i clienti/fornitori ad altri indirizzi e-mail. Questa attività può durare per un periodo dato, senza che il contenuto della mail di partenza venga visto dall’azienda.

Per quanto concerne il caso in oggetto dunque il Garante ha emesso sentenza di illecito da parte dell’azienda nei confronti dell’ex-dipendente perché non ha immediatamente disattivato la mail dello stesso, come da precedenti pronunce, e , pur avendo agito in maniera chiara, rilasciando le prove sui messaggi incriminati, è stata punita con sanzioni amministrative.