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La pubblicità nei cantieri edili

Quando le affissioni nei cantieri edili sono soggette ad imposta e per quali casistiche vige l’esenzione?

L’imposta comunale sulla pubblicità (D. Lgs. 507/93) ricade anche sull’esposizione di striscioni o cartelloni pubblicitari nel cantiere edile, reclamizzanti l’impresa costruttrice o le ditte fornitrici dei materiali e servizi impiegati in sito.

L’imposta sulla pubblicità è dovuta, in generale, ogni volta siano diffusi messaggi pubblicitari o promozionali relativi ad un soggetto economico. L’importo deve essere pagato sia dall’impresa edile che dispone del cartello o striscione che diffonde il messaggio pubblicitario, sia dal soggetto reclamizzato. Entrambi i soggetti, presso gli uffici comunali preposti, dovranno pagare l’imposta e presentare la Dichiarazione di inizio pubblicità, indicante: le caratteristiche, la durata e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari.

Ogni Comune ha la facoltà di decidere le tariffe dovute, entro i criteri fissati dalla legge nazionale: attraverso il proprio Regolamento possono essere determinati aumenti o esenzioni, in relazione alle superfici interessate, alla durata di esposizione o al periodo (durante la stagione di maggiore afflusso turistico le tariffe possono essere maggiori).

Se la superficie complessiva della pubblicità, che la ditta costruttrice espone di sé stessa nei propri cantieri, è inferiore a cinque metri quadri, essa è esente da imposta perché viene considerata insegna indicante la “sede di esercizio” di un’attività economica.

Sul tema della pubblicità effettuata presso i cantieri si possono verificare svariate casistiche, non sempre di facile interpretazione. Ne introduciamo alcune:

  • il marchio di fabbrica esposto sulle grumobili, sulle gru a torre e sui macchinari in opera presso i cantieri edili: questi marchi, secondo l’art. 5 del D. Lgs. 507/93, sarebbero esenti dall’imposta, ma se le dimensioni e le proporzioni eccedono i limiti indicati dall’art. 2 del DM 26/07/12, essi non sono più considerati indicazione del marchio del fabbricante, bensì come pubblicità dello stesso, di conseguenza divengono tassabili da parte del Comune in cui si trovano.
  • Il marchio o la pubblicità sui silos di cantiere: anche in questo caso se le dimensioni eccedono da quelle richieste per normativa, vengono tassati
  • la cartellonistica di cantiere obbligatoria ai sensi dell’art. 27 comma 4 del DPR 380/2001, indicante l’impresa esecutrice dei lavori nonché le ulteriori indicazioni prescritte: in questo caso, di norma, l’esposizione di insegne o targhe obbligatorie per legge dovrebbe essere esente da imposizione. Nonostante questo, secondo la Cassazione n. 8130/2012, se tale cartellonistica non è inferiore a cinque metri quadrati, ricade anch’essa sotto all’imposta.