Bando 2018 per interventi di rimozione amianto: al via i finanziamenti per gli interventi su edifici pubblici

Fino al 30 aprile 2018, sarà possibile presentare domanda per il finanziamento di interventi di bonifica su edifici contaminati da amianto. La procedura di finanziamento è stata avviata il 30 gennaio in conformità al Decreto del 21 settembre 2016, e si rivolge specificatamente agli edifici e strutture di proprietà di enti pubblici (art. 1, comma 2, D.Lgs 165/01).

Il finanziamento è rivolto a interventi di progettazione preliminare e definitiva: sono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi finalizzati e necessari alla redazione del progetto esecutivo. Il finanziamento è erogabile fino ad un massimo di 15.000 euro per singola pubblica amministrazione (anche con riferimento a più interventi), con un limite massimo di cinque interventi per ogni singola amministrazione richiedente. Gli edifici oggetto di intervento devono compresi nel territorio di competenza dell’amministrazione.

Le domande di finanziamento potranno essere presentate attraverso il portale telematico disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La liquidazione del finanziamento è accordata a seguito dell’approvazione dell’intervento e dell’inclusione in graduatoria: Il 30% della somma al momento dell’ammissione al finanziamento, il 40% al momento dell’approvazione del progetto definitivo e il 30% al momento della rendicontazione finale.

Sicurezza sul lavoro: non è solo prerogativa del RSPP

L’informazione sulla sicurezza in azienda è compito esclusivo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

La commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza avanzata dall’Unione Generale del Lavoro (UGL) su questo argomento, con l’interpello numero 2/2017. L’istanza chiedeva il parere della commissione circa la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

L’RSPP è una figura nominata dal datore di lavoro, che deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, si occupa infatti di mettere in campo tutte le procedure atte a proteggere il lavoratore, analizzando, e quindi prevedendo, il verificarsi di condizioni pericolose per la sua sicurezza.

Nell’istanza venivano avanzate perplessità in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008, i quali regolano quali figure devono informare i dipendenti sulla sicurezza nel posto di lavoro e in particolare a chi è affidato il servizio di protezione e prevenzione dell’azienda. Nello specifico l’istanza si riferiva alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La Commissione, dopo dovute analisi e in base agli articoli 2, 18, 36, 33 del d.lgs. n. 81/2008, ritiene che il datore di lavoro abbia facoltà di decidere, in base al caso specifico, a chi affidare l’onere di erogare un’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

Qui puoi trovare il testo dell’Interpello n.2/2017.