La figura RSPP

RSPP, chi è?

L’acronimo RSPP indica un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, una figura obbligatoria all’interno delle aziende, regolamentata dal D.Lgs. 81/2008 frutto della ricezione in Italia delle Direttive Europee in merito al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute del lavoratori.
Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, si occupa infatti di mettere in campo tutte le procedure atte a proteggere il lavoratore, analizzando, e quindi prevedendo, il verificarsi di condizioni pericolose per la sua sicurezza.

In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), e anche queste figure professionali devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere questo ruolo e aiutare il responsabile nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Cosa fa il RSPP? Responsabilità e funzioni:

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare:
• secondo il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, il RSPP ha il compito di gestire “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”
rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

Egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza effettuata in maniera errata.

Chi può esercitare la funzione di RSPP?

La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
• artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
• agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
• ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
• altri settori, fino a 200 dipendenti.

In queste ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione “RSPP” di 16-48 ore, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e con l’impegno di aggiornamento periodico.
Il datore di lavoro, inoltre, dopo averne constatato il possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda. È consentita l’attribuzione dell’incarico ad una persona esterna all’azienda, anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza.

Il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

Quanti RSPP può avere un’Azienda?

Un Datore di Lavoro può procedere alla nomina di un solo RSPP, infatti per legge deve affiancarsi uno e un solo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di rendere efficace ed effettiva la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, che deve essere unica. Nel Decreto legislativo 81/2008 esiste un chiaro vincolo legale che afferma che:
• A un Datore di Lavoro corrisponde un RSPP, quindi un solo RSPP per ogni Datore di Lavoro;
• Non è consentito, ad un Datore di Lavoro, procedere alla nomina di più RSPP;
• Il Datore di Lavoro potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Requisiti e Formazione RSPP (Moduli)

Secondo l’art. 32 del Testo Unico, le capacità e requisiti professionali: “[…] Devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.” Ogni RSPP deve essere formato in base alla tipologia dell’azienda, perché i rischi cambiano in base al tipo di lavoro che si svolge.
Inoltre bisogna possedere il diploma di istruzione secondaria superiore oppure dimostrare di aver svolto le mansioni di RSPP almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003

La formazione avviene tramite i Corsi Abilitanti, comunemente detti Modulo A, B e C:
Modulo A o corso base: propedeutico agli altri, di 28 ore
Modulo B o corso di specializzazione: non è propedeutico al modulo C e serve per scegliere e formarsi in un determinato settore. Il monte ore previsto, indipendentemente dalla area tematica di specializzazione, e dunque comune per tutte, è di 48 ore. Vi sono tuttavia alcuni settori che necessitano di formazione aggiuntiva: Agricoltura e Pesca (12 ore) ; Cave e Costruzioni (16 ore) ; Sanità residenziale (12 ore); Chimico e Petrolchimico (16 ore)
Modulo C o corso di specializzazione: di 24 ore e riguarda i rischi psicosociali, di natura ergonomica, da organizzazione del lavoro, da turnazione e derivanti da stress lavoro-correlato.

Obbligo di aggiornamento RSPP

Chiunque assuma la funzione di RSPP, che sia il datore di lavoro, una figura interna o esterna, ha l’obbligo dell’aggiornamento periodico.
L’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, stabilisce che il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione debba obbligatoriamente provvedere ad aggiornarsi tramite corsi RSPP di aggiornamento, per un totale di 40 ore minime in 5 anni.

Sanzioni in caso di mancata nomina del RSPP

Ammenda da € 2.500 a € 6.400 o arresto 3-6 mesi; Art. 55 c.1

Sanzioni in caso di mancata formazione o aggiornamento del RSPP

Le sanzioni al datore di lavoro con l’incarico di RSPP, che non adempie all’obbligo di formazione per il ruolo che ricopre sono: l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2500 € a 6400 €. L’arresto nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri >200 u/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori va da 4 a 8 mesi.